di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Addio a vecchi scontrini e ricevute: da luglio dati direttamente online al Fisco
4' di lettura
Dopo le fatture ora tocca agli scontrini. Si prepara, infatti, l’addio al vecchio scontrino o alla vecchia ricevuta fiscale. Un addio in due fasi: prima toccherà dal prossimo luglio a negozi ed esercenti di maggiori dimensioni e poi dal 2020 toccherà a tutti gli altri. Neanche il tempo di metabolizzare il debutto a inizio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica nelle operazioni tra “privati” (sia B2B che verso consumatori finali), si sta avvicinando un altro cambiamento epocale: i corrispettivi percepiti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, ma attraverso la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri effettuata mediante loro memorizzazione elettronica e successivo invio, con contestuale rilascio al cliente di un documento commerciale valido anche a fini fiscali quando integrato con codice fiscale o partita Iva dell’acquirente. In pratica anche gli scontrini saranno inviati online alle Entrate.
GUARDA IL VIDEO - Addio a vecchi scontrini e ricevute: da luglio dati direttamente online al Fisco
Il doppio debutto
La prima fase dell’obbligo dei corrispettivi telematici scatterà, come anticipato, dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro. Poi a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo sarà invece esteso a tutti gli operatori. Sarà possibile tuttavia, in ragione di appositi decreti ministeriali in corso di predisposizione, un avvio graduale dell’obbligatorietà tenuto conto della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività web della zona territoriale in cui si opera.
GUARDA IL VIDEO - Scontrini online: dai tassisti agli imbianchini ecco chi è esonerato dall'obbligo
Operazioni da certificare
Le operazioni da certificare con documento commerciale sono tutte quelle individuate dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 (il decreto sull’Iva), riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per le quali ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. Si va quindi, ad esempio, dalle cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, nonché alle prestazioni di trasporto di persone. Con un decreto del ministero dell’Economia – atteso dagli operatori a stretto giro - verranno individuate comunque alcune attività economiche che non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, sostituendo le attuali attività, indicate all’articolo 2 del Dpr 696 del 1996, che fissa attualmente gli esoneri dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali.
Il documento rilasciato
Dove non ci sarà fattura elettronica, salvi i casi di esonero dalla sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente (sia in caso di consumatore finale che di partita Iva) un documento commerciale al posto di scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – e quindi della vendita all’atto del pagamento del dovuto. Tale documento vale a fini commerciali certificando l’acquisto effettuato e costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.
Il documento commerciale può avere anche una valenza fiscale: deve essere sempre il cliente a richiedere, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale), tale valenza indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva che verranno riportati sul documento stesso.
La valenza fiscale permette di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef ma rende anche operativo l’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, permettendo la fatturazione differita in quanto vale come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è realizzata.
I nuovi registratori telematici
L’adempimento potrà essere realizzato avvalendosi dei registratori telematici (Rt) o di server telematici (St), i cui modelli siano stati approvati dalle Entrate. In alternativa, si potrà utilizzare una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia sul portale «Fatture e corrispettivi» attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale. Le Entrate potranno poi individuare ulteriori strumenti tecnologici, diversi da registratori telematici o server telematici.
In particolare, i registratori telematici sono predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i documenti commerciali, ovvero emettendo fattura elettronica anche semplificata, sottoscrivendo a fine giornata digitalmente con sigillo elettronico dell’agenzia delle Entrate il flusso dati al fine di trasmetterlo al Fisco con cadenza giornaliera ed in maniera automatizzata.
L’aggiornamento dei registratori di cassa
Le regole operative sono quelle dettate dal provvedimento dell’Agenzia del 28 ottobre 2016 e già utilizzate da chi ha esercitato l’opzione per la trasmissione. In ogni caso gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri.
Attenzione particolare per gli operatori che dispongono di più punti cassa per punto vendita (il caso tipico è quello della grande distribuzione organizzata), quando memorizzano e trasmettono i dati attraverso un unico registratore telematico o server-registratore telematico: in questi casi, occorre ottenere una certificazione di conformità del processo di controllo interno, rilasciata da un revisore legale, prima dell’avvio della trasmissione obbligatoria con cui venga attestata la non modificabilità del dato anche anteriormente al momento della sua digitazione e trasmissione incrociando inoltre le informazioni di vendita con le risultanze dei corrispondenti pagamenti percepiti.
Il credito d’imposta
Agli operatori viene riconosciuta un’agevolazione finanziaria in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento: il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.
L’ulteriore condizione richiesta per avere diritto al credito è l’effettuazione con una modalità tracciabile del pagamento della spesa per l’acquisto o l’adattamento. Per i soggetti che vendono farmaci è riconosciuta la possibilità di assolvere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi degli stessi strumenti e canali già utilizzati per l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Benedetto Santacroce
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie Privacy policy