di Giuseppe Merlino
Fisco, parte la stagione del 730: precompilati 960 mln di dati
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Il quesito. Essendo l’osteopatia riconosciuta quale professione sanitaria da dicembre 2017, è possibile portare in detrazione al 19% tale spesa, se sulla fattura figura solamente il titolo di osteopata? O è necessario che la prestazione sia svolta da un osteopata con anche una laurea riguardante le professioni sanitarie già riconosciute in passato (come la fisioterapia)? M.C - Cuneo
La risposta. Nonostante la professione di osteopata sia stata individuata come professione sanitaria con l'approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), va fatto affidamento a quanto ribadito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2018. La quale, richiamando la precedente circolare 11/E/2014 (risposta 2.1), precisa che la detrazione (a titolo di spese sanitarie) ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a tali professioni sanitarie.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 aprile 2019.
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