Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Si prescrive in un anno il diritto del lavoratore

di Patrizia Maciocchi

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Imagoeconomica

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La domanda di insinuazione al passivo non interrompe la prescrizione del diritto a ottenere dall’Inps il pagamento degli ultimi 3 mesi di retribuzione

7 gennaio 2020
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2' di lettura

In caso di insolvenza del datore, il diritto del lavoratore ad ottenere dall’Inps il pagamento degli ultimi tre mesi di retribuzione, si prescrive in un anno da quando il credito è diventato esigibile.

La domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe, infatti, la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia, trattandosi di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto a quello vantato nei confronti del datore.

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La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 32 del 3 gennaio scorso, ha respinto il ricorso nel quale si contestava la scadenza della dead line anche in virtù di una circolare dell’Inps.

Per il ricorrente l’Inps aveva violato l’espressa previsione del punto 4.5 della circolare n.74 del 15 luglio 2008, secondo la quale l’attivazione del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno a partire dalla chiusura della procedura concorsuale. E non dunque da quando il credito è esigibile.

Circolare con peso relativo
La Suprema corte sgombra prima di tutto il campo dall’equivoco sulla validità della circolare dell’Inps, ai fini di una deroga alle disposizioni di legge, rispetto alle quali non può influire neppure per quanto riguarda l’interpretazione. E questo anche nel caso di atti di tipo normativo, che hanno comunque solo un valore interno per l’organizzazione dell’ente.

La Corte estende i principi relativi al Tfr in relazione al fondo, anche agli altri crediti da lavoro non corrisposti. È quindi valida la conclusione raggiunta dal Tribunale. La corresponsione delle somme carico del fondo speciale (legge 297/1982, articolo 2) comporta un diritto di credito a una prestazione previdenziale distinta e autonoma rispetto al credito di lavoro.

Quando scatta il diritto
Ed essendo esclusa l’obbligazione solidale, il diritto non si perfeziona con la fine del rapporto, ma quando si verificano i presupposti di legge: insolvenza del datore, verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito della procedura esecutiva.

Il Fondo di fatto si sostituisce al datore – precisano i giudici – e per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, da presentare solo dopo che il credito è stato verificato e quantificato in sede di ammissione al passivo fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa o, se il datore non è soggetto a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento non andato a buon fine, in tutto o in parte dell’esecuzione forzata.

È chiaro che il diritto alla prestazione non è “figlio” del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale. La sua prescrizione decorre dunque, in base all’articolo 2935 del Codice civile, «dal perfezionarsi della fattispecie attributiva che condiziona la proponibilità della domanda all’Inps».

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