di Marco Mobili
Dalla tassa di soggiorno all'8x1.000, le ultime sul decreto fiscale
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Si allenta la stretta sulle ritenute negli appalti e subappalti introdotta con il decreto fiscale collegato alla manovra. Con un emendamento dei relatori approvato dalla commissione Finanze della Camera si prova a semplificare la procedura prevista per contrastare l’evasione fiscale e contributiva sulle ritenute nei casi di illecita somministrazione di manodopera. In particolare viene previsto che a versare le ritenute saranno direttamente le società appaltatrici, subappaltarici affidatatrie della realizzazione dell’opera. Non sarà più necessario dunque che la ditta committente anticipi la provvista per il versamento delle ritenute di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto o subappalto. La committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte della società cui ha affidato la realizzazione dell’opera.
Nessun obbligo per condomini e agricolotori
La nuova procedura per verificare e contrastare il mancato versamento delle ritenute si applica ai contratti di appalto o subappalto superiori ai 200.ooo euro annui. In questo modo si escludono i contratti di servizi o che spesso caratterizzano la vita dei condomini come quelli di pulizia delle scale o di giardinaggio. Inoltre le imprese interessate saranno quelle che ricorrono alla somministrazione di manodopera. In sostanza realizzano l’opera attraverso l’utilizzo di macchinari e beni strumentali di proprietà del committente.
Come attestare il pagamento delle ritenute
Spetta all’impresa che affida la realizzazione dell’opera riscontrare l’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici. Queste ultime dovranno inviare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute copia degli F24 con cui hanno saldato al fisco le somme dovute. Queste dovranno essere accompagnate, come spiega Raffaele Trano (M5S) ispiratore dell’emendamento riformulato e approvato, dall’elenco analitico con i dati dei lavoratori impiegati nel mese precedente nella realizzazione delle opere, nonché con l’ammontare dei compensi erogati.
Le imprese escluse
Nessun obbligo sull’attestazione delle ritenute per le imprese in attività e in regola con le dichiarazioni dei redditi nei tre anni precedenti all’anno a cui si riferisce l’opera (inizialmente erano 5) e che dal conto fiscale risultino versamenti per ogni annualità pari al 10% dei ricavi o compensi indicati in dichiarazione. O ancora non abbiano pendenze con l’agente della riscossione per oltre 50mila euro.
Per approfondire:
● Decreto fiscale, riammesso emendamento su Iva ridotta per gli assorbenti
● Come cambia il decreto fiscale: sanzioni sul Pos verso il taglio
Marco Mobili
Vice caporedattore
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