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Bollette, ecco quando scatta il rimborso automatico per interruzioni della fornitura

di Celestina Dominelli

Bollette, tutto quello che c’è da sapere per difendersi dalle trappole

L’Autorità ha fissato degli obblighi per i distributori di elettricità in presenza di interruzioni della fornitura: ecco tutti i casi in cui è previsto un indennizzo a carico dei clienti finali domestici e non.

5 dicembre 2019
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4' di lettura

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha appena annunciato che 45 milioni di euro saranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per le interruzioni nella fornitura di energia elettrica nel 2018 e andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. Si tratta del risultato tra i 18,7 milioni di penalità nette per le interruzioni senza preavviso “lunghe” (maggiori di 3 minuti), che è poi il saldo tra 15,2 milioni di premi e 33,9 milioni di sanzioni, e i 26,9 milioni restituiti per le interruzioni senza preavviso “lunghe e brevi” (con durata maggiore di un secondo), come differenza tra 36,6 milioni di premi e 63,5 milioni di penalità.

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Le interruzioni con preavviso: tempi e indennizzi
È bene innanzitutto chiarire che esistono due tipi di interruzioni, con o senza preavviso. Le prime sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manovra o manutenzione programmati sulla rete di distribuzione, per i quali l’Authority ha fissato alcuni obblighi a carico degli operatori. In particolare, il distributore deve avvisare gli utenti interessati almeno 24 ore prima in caso di ripristino di situazioni derivanti da guasti o emergenze e, in tutti gli altri casi, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. Il tempo massimo di ripristino a seguito d’interruzione con preavviso è fissato in 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Se ciò non accade, scatta un indennizzo automatico per i clienti domestici e per i non domestici con potenza inferiore o uguale a 6 kilowatt, di 30 euro aumentati di 15 euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore, fino a un massimo di 300 euro.

Le tre fasce previste per le interruzioni senza preavviso
Le interruzioni senza preavviso sono invece quelle non programmate e si dividono in lunghe (se superano i 3 minuti), brevi (se durano più di un secondo ma meno di tre minuti) e transitorie (se non vanno oltre il secondo). Anche in questo caso, l’Autorità ha fissato degli obblighi per i distributori rispetto ai tempi di ripristino: non più di 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio) per i clienti di Comuni con più di 50mila abitanti (alta concentrazione); non più di 12 ore consecutive per i clienti di Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5mila e 50mila (media concentrazione); non oltre le 12 ore consecutive anche per i clienti di Comuni con meno di 5mila abitanti (bassa concentrazione).

Per coloro che vivono poi ad altitudini superiori ai 1500 metri sul livello del mare, si applicano gli stessi tempi previsti per i clienti finali dei Comuni con meno di 5mila abitanti.

Indennizzi differenziati per gli utenti
Quando scattano in questo caso gli indennizzi automatici? In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall’Autorità, il cliente domestico e non con potenza inferiore o uguale a 6 kilowatt ha diritto a un indennizzo automatico di 3o euro, aumentato di 15 ogni 4 ore di interruzione ulteriore, fino a un tetto massimo di 300 euro. L’indennizzo sale per le utenze in bassa e media tensione, diverse dalle domestiche, con potenza inferiore o uguale a 100 kW e superiore a 6 kW: 150 euro per il superamento standard aumentato di 75 euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore e fino a un massimo di mille euro. Per gli utenti non domestici con potenza superiore a 100 kW, l’indennizzo automatico è invece pari a 2 euro per kilowatt per la prima soglia aumentata di 1 euro a kW ogni 4 ore e fino a un massimo di 3mila euro.

Se si supera la potenza di 100 kW, aumenta il tetto massimo del rimborso automatico (6mila euro) ed è previsto un indennizzo di 1,5 euro per kW per il superamento standard e 0,75 euro a kW ogni 2 ore. Per gli utenti in bassa e media tensione titolari di impianti di produzione, il rimborso è di 0,15 euro per kW per la prima soglia aumentato di 0,075 euro per kW ogni 4 ore e fino a un massimo di 3mila euro.

Tutti i casi in cui non scatta il rimborso automatico
Vale, infine, la pena di ricordare che i tempi massimi di ripristino non si applicano nei casi in cui la fornitura venga interrotta per effetto di provvedimenti delle autorità competenti in caso di calamità naturali, con riferimento agli utenti interessati. In questi casi non c’è alcun indennizzo, ma il distributore ha l’obbligo di conservare la documentazione che dimostra l’esclusione e deve darne conto nel cosiddetto “registro delle interruzioni”: un elenco, anche informatico, in cui ogni distributore registra le principali informazioni relative alle interruzioni del servizio.

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