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Allo stato attuale il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore. Rispetto al prezzo fissato, lo sconto al consumatore finale, anche sui libri venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico, non deve essere superiore al 15%. Ora la proposta all'esame dell'aula di Montecitorio riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet – fissandola, in via generale, al 5%, elevato al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. Questi limiti non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche. Le case editrici, per un solo mese all'anno per ciascun marchio editoriale, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione, possono praticare sconti fino al 20 per cento. I mesi in cui ciò è consentito, con l'esclusione di dicembre, sono stabiliti con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, inoltre, anche i punti vendita possono, una sola volta l'anno, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15%. A vigilare sul rispetto di questi nuovi parametri l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che in questo si avvale della Guardia di finanza
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