di Maurizio Caprino
Monopattini elettrici, le regole dopo l'equiparazione alle bici
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Ci sono volute le polemiche che hanno portato fino alle dimissioni del comandante della Polizia locale di Torino, per avere un primo chiarimento sulle sanzioni effettivamente applicabili ai monopattini e agli altri mezzi di micromobilità elettrica. Ma ora c’è una prima conferma ufficiale che non è possibile equipararli ai ciclomotori. Quindi non sono applicabili le pesanti sanzioni per mancanza di assicurazione, patente e casco.
La risposta
Questo è il senso della risposta data il 6 novembre dal sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi in commissione Trasporti della Camera alle interrogazioni presentate dai deputati Elena Maccanti (Lega) e Roberto Rosso (Forza Italia).
Il sottosegretario ha innanzitutto chiarito che, quando si circola dove è consentito (cioè in aree pedonali, piste o percorsi ciclabili e strade con limite di velocità 30 km/h e solo se il Comune dà l’ok), le uniche sanzioni applicabili sono quelle previste dal Dm Infrastrutture 229/2019. Cioè si estendono al caso dei micromezzi alcune regole previste dal Codice della strada per pedoni e ciclisti (si legga più avanti).
Il punto più interessante della risposta di Traversi è quello che riguarda chi viene colto a circolare dove non è consentito. Qui sono confermate le indiscrezioni che giravano da giorni tra gli addetti ai lavori: il suo ministero e quello dell’Interno «stanno verificando se in base alle vigenti disposizioni essi (i micromezzi elettrici, ndr) possono essere assimilati ai veicoli con caratteristiche atipiche o agli acceleratori di andatura», quando circolano sulle carreggiate (cioè sugli spazi normalmente riservati al transito dei veicoli).
In altre parole, bisogna decidere se considerarli veicoli non classificabili tra le categorie classiche (come accadeva, per esempio, alle carrozzine elettriche per anziani e disabili fino al 2010) oppure accomunarli a pattini, monopattini senza motore e skateboard.
La risposta di Traversi si ferma qui. Si può osservare che la prima ipotesi appare più difficile da sostenere, perché le regole sperimentali sulla micromobilità elettrica (articolo 1, comma 102 della legge di Bilancio 2019 e Dm Infrastrutture 229/2019) considerano i micromezzi elettrici (monopattini, segway, hoverboard e monowheel) come dispositivi e non come veicoli.
Le conseguenze
In ogni caso, contrariamente al caso dei ciclomotori, si tratta di ipotesi in cui non sono obbligatori né casco né assicurazione né patente. Quindi non possono scattare le pesanti sanzioni previste quando questi obblighi vengono violati da chi guida un motorino. Sommandole, si arriva a circa 6mila euro.
Quando si viene colti a circolare sulla carreggiata con pattini e simili, scatta solo una sanzione di 26 euro (articolo 190, comma 8 del Codice della strada). Non si possono pretendere casco, pattini e assicurazione (ma è consigliabile trovare una compagnia assicurativa che copra i rischi di circolazione, perché anche negli spazi dove i micromezzi possono essere ammessi a circolare dai Comuni - soprattutto in aree pedonali - non è così improbabile causare un incidente).
Le altre regole e sanzioni
Quella da 26 euro non sarà comunque l’unica sanzione che si rischia se si violano le regole. Il Dm 229/2019 stabilisce che i conducenti dei micromezzi devono guidare stando in piedi e seguire lo stesso comportamento imposto dal Codice (articolo 182) ai ciclisti.
Per esempio:
- si deve circolare in fila indiana (se la situazione non consente di marciare affiancati al massimo in due);
- bisogna condurre a mano il mezzo quando si è di pericolo o intralcio per i pedoni;
- non si possono trasportare passeggeri;
- non si può trainare nulla;
- il micromezzo deve avere un segnalatore acustico.
Si deve anche mantenere un’andatura regolare, senza brusche manovre o acrobazie. Quando il Comune consente di circolare in aree pedonali, è obbligatorio attivare il limitatore di velocità a 6 km/h. È obbligatorio anche seguire le istruzioni d’uso del micromezzo dettate dal costruttore e le ulteriori regole fissate dal noleggiatore, quando si prende prende in sharing.
Da mezz’ora dopo il tramonto e fino all’alba chi guida segway o monopattini elettrici deve indossare giubbino o bretelle riflettenti.
In area pedonale, bisogna dare la precedenza ai pedoni e non causare intralcio.
Chi viola queste regole rischia sempre 26 euro di sanzione. Che si cumulano ai 26 dovuti se si viene beccati sulla carreggiata (è consentito circolarvi solo dove c’è il limite di velocità di 30 km/h, ammesso che il Comune lo consenta).
Il Dm 229/2019 richiede che i micromezzi elettrici siano guidati da maggiorenni e ammette i minorenni solo se titolari di patente AM (il patentino per ciclomotori). Ma non stabilisce esplicitamente le sanzioni per i minorenni non patentati. Si ritiene si applichi quella dell’articolo 115 del Codice per chi guida senza avere l’età: 87 euro.
In caso di urto o caduta, potrebbero scattare i 42 euro previsti dall’articolo 141 in tutti i casi di perdita di controllo. Ma probabilmente su questo e altri casi possibili è opportuno un chiarimento da parte del ministero dell’Interno.
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Maurizio Caprino
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