Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Cassazione: ai rider tutele del lavoro subordinato anche se non sono dipendenti

di Matteo Prioschi

Nuove tutele per i rider: no al lavoro a cottimo

Se l’attività è organizzata dal committente, va riconosciuta la retribuzione del lavoro subordinato, come già deciso dalla Corte d’appello di Torino

24 gennaio 2020
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2' di lettura

I ciclofattorini non sono dipendenti, ma a loro vanno riconosciute alcune condizioni del lavoro subordinato. La Corte di cassazione, con la sentenza 1663/2020, conferma la decisione presa dalla Corte d’appello di Torino un anno fa nel contenzioso che ha visto opposti alcuni rider e la società Foodora.
La Corte territoriale aveva stabilito che ai ciclofattorini si deve applicare l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, in base al quale ai rapporti di collaborazione autonoma, che siano caratterizzati dalla continuità della prestazione, che la stessa sia personale e che l’attività sia organizzata dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del lavoro subordinato. La Corte torinese ha riconosciuto il diritto al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, ma non le norme sul licenziamento, in quanto i rider sono e restano autonomi.

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La zona grigia e la terra di mezzo
La Cassazione conferma in sostanza tale lettura e l’applicazione dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015 ritenuto una scelta fatta da legislatore per «assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato...al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica, operanti in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione».
A differenza della Corte d’appello, però, i giudici di legittimità ritengono che quanto previsto dall’articolo 2 non sia un “terzo genere” tra autonomia e subordinazione. Anzi, affermano che «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai convini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato».
Verifica caso per caso

Dunque, a fronte delle condizioni indicate dal Dlgs 81/2015, scatta l’applicazione della disciplina della subordinazione. Ciò non comporta che non vi possano essere vere forme di collaborazione autonoma, così come che il giudice possa accertare un rapporto di subordinazione.
Nel caso specifico, la Cassazione conferma l’analisi condotta dalla Corte d’appello, secondo cui l’attività del rider nella fase iniziale è autonoma, perché il singolo sceglie se lavorare in una determinata fascia oraria, ma poi la prestazione è etero-organizzata. Perché la consegna andava effettuata entro 30 minuti dal ritiro, salvo subire una penale e perché c’era l’obbligo di iniziare il turno in una zona predefinita e poi seguire le istruzioni e dare conferma dell’esecuzione delle singole consegne accettate.
Le regole modificate

La sentenza si riferisce al quadro normativo esistente prima delle modifiche apportate dal decreto legge 101/2019 che ha reso più facilmente applicabili le tutele del lavoro dipendente a chi effettua le collaborazioni previste dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, ma non cambia la linea di confine tra autonomia e subordinazione.

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