Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Detenuti: troppo poche 24 ore per i reclami contro i permessi premio

di Patrizia Maciocchi

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(Daniele Scudieri)

(Daniele Scudieri)

Ribadita la contrarietà alla Carta, a 24 anni dalla prima decisione con la quale la Consulta chiedeva un rimedio in tempi brevi

13 giugno 2020
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2' di lettura

Il termine troppo breve di 24 ore, concesso al detenuto per proporre reclamo contro il no al permesso premio, viola il diritto di difesa e la stessa funzione rieducativa della pena. Il tempo da riconoscere è invece di 15 giorni, come previsto dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario, per il reclamo giurisdizionale contro le decisioni delle autorità penitenziarie.

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A 24 anni di distanza la Consulta (sentenza 113) torna a chiedere al legislatore di rimediare ad un vulnus alla Carta, rispetto ad un istituto, come quello dei premessi premio, introdotti dalla legge Gozzini, e già riconosciuto dal giudice delle leggi, nel 1996, come cruciale ai fini del trattamento (sentenza 235). La Consulta dichiara dunque incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario (articolo 30-ter, comma 7, della legge 354/1975) per la parte in cui fissa in 24 ore, anziché in 15 giorni, il tempo per contestare il provvedimento sul permesso premio. Una “scadenza” uguale a quella concesso per i permessi per “necessità”.

I permessi per necessità e i permessi premio

La Consulta torna ad affermare l’irragionevolezza di equiparare, ai fini dei termini, due istituti del tutto diversi. Nel permesso per necessità, chiesto ad esempio per la malattia o la morte di un congiunto, la brevità del tempo a disposizione si giustifica con l’urgenza. In più l’istituto non è

connaturato all’ esecuzione della pena, potendo essere concesso anche prima del passaggio in giudicato della sentenza. Diverso il caso del permesso premio, funzionale al graduale reinserimento sociale del condannato. Il tempo strettissimo riconosciuto per il reclamo, rende difficile per il detenuto trovare così in fretta l’assistenza tecnica di un difensore, come per quest’ultimo approntare un reclamo efficace. Da qui la violazione del diritto di difesa.

I 24 anni di inerzia del legislatore

La dead line delle 24 ore è certamente anche un ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena. Il giudice delle leggi, nel 1996, aveva invitato il legislatore a provvedere «quanto più rapidamente possibile, alla fissazione di un nuovo termine...» in modo da bilanciare diritto di difesa e velocità della procedura. La Corte costituzionale, allora, non era riuscita a rintracciare nell’ordinamento una soluzione «costituzionalmente obbligata che potesse consentire di porre direttamente rimedio alla pur riscontrata eccessiva brevità del termine».

Lo strumento per rimediare al vulnus

Dopo essere stata investita di nuovo della questione con un’ordinanza di rinvio della Cassazione, la Consulta prende atto dell’inerzia del legislatore per 24 anni. Il giudice delle leggi , ribadisce dunque il monito e la contrarietà alla Carta del termine esaminato.

La Corte costituzionale individua oggi nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, lo strumento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina prevede oggi un termine di quindici giorni per il reclamo al Tribunale di sorveglianza, che la Corte ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del pubblico ministero. Ferma restando - ha precisato la Corte - la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo.

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