Norme e Tributi
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Fringe benefit dubbi con il passaggio agli Euro 6D

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I valori rilevati con i nuovi metodi potrebbero superare le soglie di tassazione

7 dicembre 2020
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2' di lettura

Il passaggio completo dal 1° gennaio prossimo alla fase Euro 6D degli standard antinquinamento per le autovetture aggiunge un’incertezza sulla tassazione dei fringe benefit per chi utilizza veicoli aziendali anche nel tempo libero. Un dubbio che si aggiunge a un precedente non ancora chiarito dal 1° luglio 2020, data in cui era scattato il nuovo regime.

La legge di Bilancio 2020 (la n.160/2019, articolo 1, commi 632 e 633) ha previsto una premialità per chi utilizza veicoli con basse emissioni di CO2 e penalizzazioni quando invece si supera la soglia emissiva di 160 grammi/chilometro. Il problema è analogo a quello sollevato sul Sole 24 Ore del 1° dicembre a proposito degli incentivi e dell’ecotassa: con le omologazioni Euro 6D “piene” che diventano ordinarie dal 2021, i valori di consumi ed emissioni sono rilevati in un ciclo di prova, il Wltp, meno blando rispetto al precedente Nedc. Quindi il numero di g/km è destinato a salire, sforando per non pochi modelli le soglie che delimitano premialità (60 g/km) e penalizzazioni (160 per quella più lieve e 190 per quella più pesante).

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Si sa che la Motorizzazione, per i modelli di prima omologazione non recentissima (quindi ottenuto con il ciclo Nedc) è orientata a conservare in memoria della sua banca dati e sul Duv (l’equivalente attuale della carte di circolazione) anche i vecchi valori, oltre a indicare quelli nuovi obbligatori. Ma non è certo che ai fini fiscali i dati misurati con il ciclo Nedc possano restare come riferimento.

Un possibile modo per aggirare il problema è alzare le soglie, cosa che andrebbe fatta nell’ambito della legge di Bilancio 2021 attualmente all’esame del Parlamento.

L’incertezza che invece si protrae dal 1° luglio 2020 riguarda i casi di vetture immatricolate prima di questa data ma per le quali la lettera di assegnazione al dipendente o collaboratore autorizzato all’utilizzo sia successiva. Infatti, le norme sono costruite come se le due date dovessero sempre coincidere o essere entrambe precedenti o successive al 1° luglio. Ma ci sono casi pratici in cui ciò non è accaduto.

Con la risoluzione 46/E del 14 agosto 2020, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che in questi casi si fa riferimento alle indicazioni della circolare 74/E del 20 giugno 2017 sul trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo del telefono cellulare a finalità anche aziendali: quando il legislatore non indica un criterio forfettario per la valorizzazione di un benefit, il benefit si considera nel reddito imponibile da lavoro per la sola parte riferibile all’uso privato, scorporando dal valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Ma nel caso dell’auto aziendale, l’Agenzia non ha precisato le modalità di calcolo, quindi c’è il rischio di applicazioni non uniformi e conseguenti disparità fra dipendenti e contenziosi.

Si ipotizza che una soluzione stia nel sottrarre dal valore normale (per esempio, il costo del canone di noleggio per il datore) quello dei costi chilometrici Aci percorsi dal lavoratore nell’interesse dell’azienda. Ai fini documentativi e probatori, andrà predisposta una documentazione gestionale/amministrativa, con precise indicazioni sui tragitti e l’effettivo scopo aziendale.

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