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Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni

di Francesco Clementi

I 10 comandamenti del Dpcm di Natale

l blocco della circolazione durante le feste e i relativi divieti non sono accompagnati dalla previsione di sanzioni specifiche per le violazioni, nonostante quanto precisato da una nuova circolare interpretativa del Viminale

6 dicembre 2020
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3' di lettura

(articolo aggiornato il 7 dicembre)
L’ultimo atto qualitativamente più importante approvato dal Governo per fronteggiare il coronavirus è il breve decreto legge del 2 dicembre 2020, n. 158, ossia il provvedimento già efficace che introduce limitazioni alla nostra libertà di circolazione durante le prossime festività. Questo testo è particolarmente interessante non soltanto per ciò che contiene quanto - se non soprattutto - per ciò che non contiene, nonostante quanto precisato da una nuova circolare del Viminale del 7 dicembre (si veda la parte finale dell’articolo). Vediamo.

Il ruolo del Dpcm e i limiti alla libertà di circolazione

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Innanzitutto, contiene due importanti innovazioni: in primo luogo, rafforza ulteriormente il peso e il ruolo nel sistema delle fonti del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri - il famigerato Dpcm – estendendone l'efficacia fino a cinquanta giorni, rispetto ai precedenti trenta (articolo 1, comma 1). Una questione seria perché, invece di ridurre il tempo – come sta avvenendo all'estero - in proporzione al rischio, l'efficacia temporale di questa fonte secondaria è estesa, facendola assomigliare sempre di più a quella primaria da cui dipende, il decreto legge: un fatto - come è evidente - che non va bene. E poi, in secondo luogo, introduce le note ulteriori limitazioni temporali e spaziali alla nostra libertà di circolazione durante le prossime festività (articolo 1, comma 2).

Ma questo decreto-legge è altrettanto interessante, come detto, per ciò che non contiene.

Divieti senza sanzioni

Esso è infatti privo di sanzioni per la violazione dei divieti di circolazione, ai quali non è possibile neanche applicare le sanzioni amministrative previste dai decreti legge precedenti (una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro) in quanto non congruenti.

Il decreto legge 158, infatti, è stato emanato per derogare al precedente decreto legge 33, e le sanzioni dettate da quel decreto (che peraltro a loro volta richiamano quelle previste da uno ancora precedente, il Dl n. 19 del 2020) non paiono applicabili anche a questi divieti. Se il Dl 33 prevedeva sanzioni rispetto alle violazioni degli spostamenti interregionali riguardanti «specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree», tali sanzioni non si possono applicare in questo caso, in quanto il blocco della circolazione durante le feste è uniforme su tutto il territorio nazionale, e prescinde anche da ogni riferimento all'adeguatezza e alla proporzionalità del rischio epidemiologico, posto che tutte le regioni - come peraltro dichiarato dal Governo - stanno assumendo progressivamente lo stesso colore giallo.

Svista o regalo

Che sia una svista tecnica o un regalo natalizio poco importa: il fatto è che il blocco della circolazione durante le feste non ha sanzioni. Tranne quella, sempre possibile, prevista dall'articolo 650 del Codice penale che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro: una misura francamente sproporzionata, a maggior ragione sotto Natale. Insomma, urge correggere quanto prima.

Il Viminale interviene con una circolare interpretativa

Il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, interviene il 7 dicembre con una circolare interpretativa sottolineando che si fa riferimento alle «specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge 19 del 2020».
Tuttavia, se il fondamento delle nuove limitazioni fosse nel decreto n. 19 del 2020, o anche eventualmente nel decreto legge n. 33 del 2020, tutti correttamente muniti di apparato sanzionatorio, il Governo avrebbe emanato il dpcm del 3 dicembre, senza aver avuto bisogno del decreto legge n. 158.
Invece il Governo ha emanato, al contrario, il decreto legge n. 158 proprio perché ha avuto bisogno di derogare alla disciplina precedente.
Conseguentemente le sanzioni previste dal meccanismo delineato dai decreti legge precedenti non si possono applicare in via analogica per le violazioni del decreto legge n. 158 perché si tratta appunto di sanzioni che devono trovare nella legge il proprio esplicito fondamento. Correttamente, infatti, nel decreto legge n. 33 le sanzioni del decreto legge n. 19 venivano richiamate: questa volta non è stato fatto.
La nota ministeriale ritiene che richiamare le sanzioni non fosse necessario perché esse sono collegate alla violazione di divieti – limitazioni alla circolazione eccetera – in astratto elencati, in forma di catalogo, dal decreto legge n. 19 del 2020. Tuttavia, tale elenco astratto, per divenire concretamente operativo, ha bisogno del rispetto di alcuni parametri e presupposti che, in questo caso, sono stati esplicitamente derogati.
Pertanto, in assenza di un richiamo esplicito, le sanzioni amministrative non si possono applicare in via analogica.

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