Arteconomy
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Mania di Nft da Leonardo a Hirst

di Marilena Pirrelli

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Legare ai token non fungibili le opere (anche non possedute) e porle in vendita sul web. Regolamenti e inganni secondo l’esperta Angela Saltarelli

2 aprile 2021
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7' di lettura

Mentre scriviamo il «Salvator Mundi» con Ntf è in asta fino al 6 aprile con un’offerta minima di 0,23 Ethereum sulla piattaforma Opensea creato con il titolo «Salvator Metaversi» da Ben Lewis, autore della pubblicazione del 2019 «The Last Leonardo». “Il prezzo obiettivo è di 450 milioni di $ in Ethereum [attualmente 234.043 ether] - scrive Lewis –. Se non si venderà, voglio comunque attirare l'attenzione sui folli eccessi del mercato dell'arte in cui le famiglie, che non sono consapevoli delle complessità di questo mercato, vendono opere d’epoca per piccoli spiccioli senza ricevere alcuna remunerazione quando il lavoro si rivela un’opera dormiente, cioè un old master sconosciuto e sottovalutato”. Il gesto di Lewis è una sorta di risarcimento per la famiglia Hendry, che vendette la tavola in asta nel 2005 per 1.175 $ con le commissioni, ricevendo in cambio appena 700 $ dopo le tasse. E anche un artista famoso come Damien Hirst ha reso noto che lancerà sulla nuova piattaforma Palm, una rete alternativa per Nft che dicono essere più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all'attuale blockchain di Ethereum, «The Currency Project», una serie di 10.000 dipinti ad olio su carta, creati cinque anni fa, e legati a Nft corrispondenti.

Cresce l’offerta di opere con Nft

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Insomma si moltiplicano le opere d’arte offerte con Non Fungible Token (Nft) e i relativi grattacapi. La piattaforma Nifty Gateway, acquisita nel 2019 da Gemini Trust Company, LLC e utilizzata per scambiare opere d'arte e collectible digitali, come nel caso del lavoro «Everydays - The First 5000 Days» di Beeple, è stata contestata dall'artista digitale americano Matty Monahan (conosciuto professionalmente come Matty Mo). Nifty Gateway ha deciso di staccare la spina della sua produzione artistica, visto che l’ingresso sulla piattaforma è aperto solo su invito e Matty Mo ha polemizzato su Instagram: “Sono una piattaforma altamente centralizzata, è come una galleria che si impegna a una mostra e poi la cancella all'ultimo minuto».

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Angela Saltarelli

Quella di Monahan non è l'unica denuncia presentata di recente contro la piattaforma. Solo la scorsa settimana, diversi utenti di Nity Gateway si sono rivolti a Twitter, sostenendo che i loro account sono stati hackerati, rubando centinaia di migliaia di dollari di oggetti da collezione Nft, criprotvalute e persino carte di credito debito. Tante le problematiche legate agli Nft associati a diritti unici e infungibili come, ad esempio la titolarità di un'opera d'arte.

La parola all’esperta

«L'Nft rappresenta in tal caso un certificato digitale inserito in una blockchain relativo alla proprietà e all'autenticità di un asset che può essere, a sua volta, digitale o materiale» spiega l’avvocato Angela Saltarelli, esperta in diritto dell’arte dello studio Chiomenti. In assenza di criteri legislativi chiari, ci si interroga sulla qualificazione giuridica degli Nft quali strumenti finanziari o quali nuovi asset digitali

Qual è il quadro normativo?
A livello internazionale non vi è consenso sia sulla natura giuridica delle “cripto-attività” e degli Nft, sia sulla loro regolamentazione. Negli Stati Uniti due senatori repubblicani, Patrick McHenry e Stephen Lynch l'8 marzo, hanno pubblicato una proposta di legge per istituire un gruppo di lavoro composto da esperti della Security and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), per definire le diverse categorie di token crittografici basati su blockhain in modo da stabilire quando i token siano di competenza della SEC o della CFTC).

E nell’Unione Europea a che punto siamo?
Il 24 settembre 2020, la Commissione Europea ha varato un ambizioso “Pacchetto per la finanza digitale”. In tale pacchetto, è compresa anche una Proposta di Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Tale regolamento, non appena sarà approvato, diverrà direttamente vincolante in ogni stato membro dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. Il Regolamento disciplinerà le “cripto-attività” che sono definite all'art. 3. co. 1 n. 2) come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita o custodita elettronicamente utilizzando le distributed ledger technology o tecnologie similari” e che non si qualificano come strumento finanziario, moneta elettronica, deposito o cartolarizzazione.

Cosa prevede il Regolamento?
Prevede tre categorie di cripto attività: (i) utility token (criptoattività emesse allo scopo di fornire l'accesso digitale ad un bene o a un servizio, disponibile su una rete DLT e accettate esclusivamente dall'emittente); (ii) asset referenced token (ART) (cripto-attività che mantengono stabile il proprio valore in virtù del loro collegamento con il valore di valute aventi corso legale, beni e altre cripto-attività); (iii) e-money token (EMT) (cripto attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzate per lo scambio di beni e servizi e che mirano a mantenere fisso il proprio valore tramite un collegamento esclusivo con monete avente corso legale). Tale Proposta di Regolamento è importante perché prevede, a tutela dei consumatori e della trasparenza del mercato, dei requisiti soggettivi e degli obblighi (es. pubblicazione di un white paper informativo) per gli emittenti di tali tre tipologie di token.

Quali gli obblighi?
Varieranno a seconda del tipo di token emesso. I servizi relativi all'impiego di cripto-attività potranno essere offerti solo da soggetti appositamente autorizzati in tutto il territorio dell'Unione Europea, che saranno tenuti a rispettare determinati requisiti organizzativi, oltre che obblighi comportamentali e di custodia, infine, di salvaguardia delle cripto-attività. Inoltre, la Commissione Europea ha avviato una consultazione avente ad oggetto la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per garantire che le disposizioni europee siano adeguate per affrontare le problematiche relative alle nuove tecnologie, alle criptoattività e criptovalute. Tale consultazione avrà termine il 2 giugno 2021.

In Italia a che punto siamo?
In attesa della approvazione della suddetta normativa europea, deve segnalarsi il Rapporto finale relativo alle “offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività” (di seguito il “Rapporto”), pubblicato il 2 gennaio scorso dalla Consob, che ha ha fornito un riscontro a quanto emerso in sede di consultazione in data 21 maggio 2019 e delle linee guida in materia di cripto-attività.
In relazione agli aspetti definitori, la Consob non introduce criteri ermeneutici chiari per distinguere tra cripto-attività riconducibili alle categorie degli strumenti finanziari (disciplinati dal testo Unico Finanza – TUF) e cripto-attività non incluse in tali categorie. Secondo l'Autorità di vigilanza tali criteri ermeneutici sono già contenute nella disciplina europea, che codifica le diverse categorie di strumenti finanziari. Permangono, quindi, problematiche definitorie relativamente ai così detti crypto asset. In tale Rapporto, la Consob esclude che la mera tokenizzazione di “diritti connessi con il trasferimento o di beni mobili o immobili o parti di essi” – come nel caso dell'opera di Beeple - possa rientrare nella nozione di progetto imprenditoriale, salvo tali token non siano ancorati “a progetti imprenditoriali concreti e non comportino (…) la promessa di un bene/servizio da realizzare”. In tale ultimo caso, gli emittenti di tali asset token sarebbero soggetti agli obblighi propri di chi emette strumenti finanziari.

Quali garanzie dalle piattaforme?
La Consob richiede agli emittenti la pubblicazione di un white paper e altri obblighi di trasparenza. L'affidabilità circa gli aspetti tecnologici viene assegnata ai gestori delle piattaforme, per i quali dovranno essere previsti a livello normativo degli obblighi minimi di validazione/certificazione dei protocolli tecnologici utilizzati dai promotori e le modalità di verifica di tali obblighi. Altresì, le piattaforme di scambio (c.d. exchange) saranno destinatarie di requisiti in materia di compliance, business continuity, due diligence, monitoraggio delle transazioni, informazioni sulle cripto-attività e cyber security. Inoltre, anche per soggetti che forniscono servizi di portafoglio digitale (wallet) sono previsti obblighi relativamente ai servizi di custodia post trading dei Token3.

Possibili criticità per il mercato dell’arte?
1) Assenza di regolamentazione internazionale uniforme per gli Nft, mentre il mercato dell'arte è internazionale. Ciò pone dei problemi di tutela dei consumatori in caso di acquisto di Nft, oltre, in alcuni casi, di possibile elusione della normativa antiriciclaggio, considerato anche che molti degli acquisti avvengono utilizzando criptovalute.
2) Assenza di chiarezza circa la qualificazione giuridica degli Nft: ci si interroga in dottrina se costituiscano un mero titolo rappresentativo di un bene (materiale o digitale) ai sensi dell'art.1996 cod. civ. o rappresentino essi stessi un bene. In tale secondo caso, il legislatore dovrà chiarire se gli Nft potranno essere considerati o meno prodotti finanziari con conseguente applicazione della normativa in materia di prodotti e servizi finanziari.
3) Poca trasparenza e assenza di requisiti normativi chiari sui soggetti che emettono tali token: ci si domanda, ad esempio, cosa succeda ai token in caso di fallimento o di altre procedure similari gravanti sul soggetto emittente.

In caso di mancanza di autenticità, distruzione, irreperibilità, furto del bene di cui il token è rappresentativo, quale valore conserverà il token stesso?
Occorre considerare che gli Nft normalmente non contengono il bene (anche se digitale) che rappresentano, ma solo dei metadati non modificabili relativi al bene e alla sua titolarità. In caso di irreperibilità del bene o di rimozione da internet dell'opera digitale, ad esempio, gli Nft perderebbero conseguentemente il loro valore, al pari di un certificato di titolarità di un bene ormai inesistente. Al contrario, si segnalano già dei furti di Nft con evidenti problemi per i titolari.

Infine in molti attraverso la tokenizzazione di opere d'arte cercano di costruire piattaforme di scambio di opere frazionate, cosa ne pensa?
Alcune start up hanno provveduto alla tokenizzazione, ossia al frazionamento della proprietà di opere d'arte, emettendo token fungibili. Dall'esame delle condizioni e termini d'uso pubblicati su tali piattaforme, si evince in molti casi che la società emittente non garantisce la veridicità delle informazioni sull'opera di cui si è effettuato il frazionamento (es. autenticità), né circa la valorizzazione e conservazione della stessa; non garantisce circa il valore dell'opera e dei token acquistati, assomigliando molto ad un investimento azionario, tuttavia, senza i relativi obblighi e i dovuti controlli da parte dell'autorità di vigilanza; informa che tali token potrebbero essere illiquidi e che potrebbero esserci delle difficoltà a scambiarli sul mercato secondario.

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