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I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza COVID-19, per una durata massima di 18 settimane, di cui 14 fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro ulteriori dal primo settembre al 31 ottobre 2020. Diventa inoltre più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps superando il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40%. Licenziamenti sospesi per 5 mesi.
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