Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Giudici monocratici in affanno. In autunno caos rinvii e nuove cause

di Guido Camera

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(Scarpiello Imagoeconomica)

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Durante l’emergenza sanitaria si sono celebrati solo pochi giudizi: dopo la sospensione feriale si prospetta un aumento del carico di lavoro straordinario

10 giugno 2020
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3' di lettura

Le cause presso il Tribunale monocratico hanno subito un drastico stop a causa del Covid. Infatti, durante l’emergenza sanitaria si sono celebrati solo pochi giudizi a carico di detenuti, mentre la maggior parte dei processi monocratici riguarda persone libere. La conseguenza è il rischio implosione del sistema: in autunno i processi rinviati si sovrapporranno a quelli che devono iniziare. In concreto, vuole dire un aumento del carico di lavoro dei Tribunali monocratici straordinario.

Ma di cosa si occupa il Tribunale monocratico? Le competenze tra Tribunale collegiale e monocratico si ripartiscono in base al titolo e alla gravità dei reati coinvolti. Quelli che appartengono alla cognizione del Tribunale collegiale sono individuati dall’articolo 33-bis del Codice di procedura penale, mentre la norma successiva attribuisce al monocratico un’estesa competenza residuale, che riguarda tutti gli altri reati puniti nel massimo con pena fino a 10 anni, con una sola attribuzione puntuale, cioè i delitti in materia di stupefacenti in cui non sia contestata una delle aggravanti per i casi di maggiore allarme sociale e caratura criminale. Quest’ampia formulazione fa sì che la maggior parte dei reati siano giudicati dal Tribunale monocratico. Furti, infortuni sul lavoro, colpe mediche, incidenti stradali con morti o feriti, abusi edilizi, molti reati fiscali, in materia di tutela dei beni culturali, contravvenzioni ambientali, guida sotto l’effetto di alcol o droghe, doping, scommesse clandestine: sono solo pochi esempi.

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I processi davanti al Tribunale collegiale e al monocratico si svolgono nello stesso modo, tranne che per i reati per cui il Pm può esercitare l’azione penale con citazione diretta a giudizio;in tal caso si salta l’udienza preliminare. Ciò avviene per questi reati:

delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla detenzione;

violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale;

oltraggio aggravato a un magistrato in udienza;

violazione aggravata di sigilli apposti per disposizione di legge, o per ordine dell’autorità;

rissa aggravata, con l’esclusione dei casi in cui uno dei contendenti sia rimasto ucciso o ferito gravemente;

lesioni personali stradali gravi e gravissime;

furto aggravato nei casi previsti dall’articolo 625 del Codice penale;

ricettazione.

Nei processi con citazione diretta a giudizio ha un ruolo fondamentale la magistratura onoraria: le funzioni dell’accusa vengono infatti completamente appaltate ai vice procuratori onorari, ovvero dei laureati in legge che svolgono un tirocinio presso le Procure ordinarie ma non sono sottoposti ad alcun esame di Stato. Minore è invece il numero dei magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice. Il principio dell’impersonalità dell’ufficio del pubblico ministero comporta che, quasi sempre, non sia lo stesso vice procuratore onorario a trattare tutte le udienze di un processo; tale circostanza, insieme al gran numero di cause con citazione diretta che si celebrano quotidianamente, assegna un onere rafforzato al giudice nella ricostruzione del fatto e nell’individuazione delle responsabilità.

È perciò essenziale che il processo si celebri dall’inizio alla fine di fronte allo stesso giudice: non è possibile che la sentenza venga emessa da un magistrato diverso da quello che ha vissuto il dibattimento. Un principio che, invece, la bozza di riforma del processo penale approvata dal Governo a metà febbraio, prima dell’inizio dell’epidemia, metteva in discussione nel solco della sentenza 41736/2019 della Cassazione a Sezioni unite.

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