di Patrizia Maciocchi
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L’omosessualità del marito non basta a riconoscere l’efficacia della sentenza di annullamento del matrimonio, ottenuta dall’uomo dalla Signatura apostolica, se le nozze sono durate “serenamente” per otto anni, con la nascita di una figlia. La Cassazione (sentenza 1932) ha inutilmente cercato di convincere la Suprema corte della nullità delle nozze a causa dell’errore in cui era caduta la moglie inconsapevole degli orientamenti sessuali del marito al momento di un sì che, a suo avviso, la sua ex non avrebbe pronunciato se li avesse conosciuti. La presa di coscienza c’era stata, infatti, solo dopo circa otto anni di convivenza. Per la Cassazione, infatti, le inclinazioni sessuali, non fanno venir meno il vincolo matrimoniale quando la coppia ha trascorso insieme diversi anni vissuti “serenamente”.
E nello specifico la coppia aveva superato di molto lo sbarramento dei tre anni, posto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, a tutela del «matrimonio rapporto», inteso in senso giuridico. Per il ricorrente c’era un vizio di fondo: si era sposato senza la piena consapevolezza della sua propensione sessuale, quindi non liberamente, e non aveva mai fatta sua la scelta matrimoniale nemmeno dopo gli anni di menage familiare. La coppia si era sposata nell'ottobre del 1989, ma, per i giudici di appello «Solo a partire dal 1997 l’inclinazione omosessuale, pur preesistente e latente, ha progressivamente caratterizzato e marcato la fisionomia psichica dell'uomo». Per la Cassazione, come per Corte d’Appello, era irrilevante stabilire, e non era stato fatto, in quale momento la moglie aveva avuto coscienza dell'omosessualità del marito, a fronte degli anni trascorsi “serenamente” sino al 1997, senza verificare se vi fosse questa conoscenza da parte della signora.
Un’inclinazione probabilmente ignorata vista l’assenza di conflitti tra i due. I litigi erano iniziati solo nel 1997 e nel 2000 la ex moglie aveva chiesto la separazione. Solo «dopo l'inizio della perturbazione della vita coniugale (parrebbe dopo l'ottobre 1997), la signora ha presentato ricorso per separazione personale nel 2000». Mentre l’uomo aveva preso la via del tribunale ecclesiastico. La Cassazione ricorda però la laicità dello Stato e la necessità di tutelare il “matrimonio rapporto” come situazione giuridica di ordine pubblico italiano, che si pone in contrasto con la decisione ecclesiastica, che invece apre al colpo di spugna per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio atto”.
Lo scorso 20 aprile però la Cassazione aveva detto sì all'annullamento delle nozze nel caso di omosessualità della moglie. Con la sentenza (7923) i giudici di legittimità avevano aperto alla delibazione malgrado l'unione, arricchita dalla nascita di tre figli, fosse durata più di 10 anni. La Cassazione (sentenza 7923) ha respinto il ricorso del procuratore generale della Suprema corte, secondo il quale la Sacra rota si era mossa «tra giudizio e pregiudizio» valorizzando il presunto cambio di rotta nell'orientamento sessuale della signora.
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