di Celestina Dominelli
Bollette Pmi, ecco i criteri per le compensazioni dei distributori di elettricità
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Arrivano le compensazioni per i distributori di elettricità dopo i minori incassi dovuti al taglio delle bollette per le Pmi, una delle misure decise dal governo nell’emergenza coronavirus. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha infatti definito le disposizioni attraverso cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (la Csea) offrirà un ristoro ai distributori che hanno avuto ricavi più contenuti a seguito delle agevolazioni. Il decreto rilancio ha stabilito la riduzione di 600 milioni di euro per le bollette dell’elettricità delle utenze non domestiche connesse in bassa tensione.
Come noto, il provvedimento approvato dall’esecutivo a metà maggio ha previsto, per i piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi (clienti in bassa tensione non domestici) con potenza superiore a 3 kilowatt, l’azzeramento della quota relativa alla potenza e l’applicazione di una quota fissa di importo ridotto (fissata convenzionalmente a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3 kW), per il trimestre maggio-giugno-luglio, senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.
Con questo intervento, 3,7 milioni di clienti non domestici, secondo le stime dell’Arera, hanno usufruito dell’agevolazione con un risparmio pari a circa 70 euro al mese per un cliente con contratto con potenza pari a 15 kilowatt e con una riduzione delle spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiusura fino al 70 per cento (tra il 20 e il 30%, invece, per le attività che hanno poi riaperto).
Lo stesso decreto aveva poi previsto che l’ammontare, necessario alle riduzioni tariffarie fosse a carico del bilancio dello Stato e versato nel conto emergenza Covid-19 costituito dall’Autorità presso la Csea. Ora l’Arera ha stabilito i tempi e le modalità per l’erogazione delle compensazioni ai distributori di elettricità che saranno a carico del conto Covid.
In pratica, entro il 1° ottobre le imprese distributrici di elettricità possono inviare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dalla stessa, le informazioni necessarie per quantificare i minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica. Entro il 31 ottobre, poi, la Cassa, dopo aver comunicato gli importi all’Autorità, provvederà all’erogazione della compensazione ai distributori che ne avranno fatto richiesta. Nel caso di comunicazioni inviate dopo la scadenza, saranno gestite, chiarisce l’Autorità nella delibera disponibile sul suo sito (www.arera.it), compatibilmente con le attività ordinarie della Csea, entro il 31 dicembre.
Sempre il Dl rilancio ha poi previsto che la parte eccedente delle risorse necessarie alla copertura delle compensazioni sia destinata alla riduzione degli oneri generali. L’Autorità guidata da Stefano Besseghini ha poi stabilito che, nel caso di comunicazioni inviate dai distributori di elettricità dopo la scadenza di ottobre, saranno gestite, chiarisce la delibera disponibile sul sito dell’Authority (www.arera.it), compatibilmente con le attività ordinarie della Csea, entro il 31 dicembre.
Celestina Dominelli
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