Norme e Tributi
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Norme e Tributi

L’Italia è l’unico Paese Ue con un blocco generalizzato

di Davide Boffi

Bombardieri a Draghi: prorogare blocco licenziamenti per coesione

A fine marzo, quando il divieto di licenziamento cesserà, la disposizione avrà compiuto tredici mesi, decisamente molti per una norma che doveva costituire la risposta immediata a una situazione eccezionale

15 febbraio 2021
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3' di lettura

Ormai da quasi un anno il dibattito è incentrato sul nodo del blocco dei licenziamenti: una previsione legislativa inedita nella nostra storia repubblicana e che vede contrapposte la necessità di assicurare un’esistenza dignitosa ai lavoratori e la libertà di iniziativa economica degli imprenditori, diritti entrambi di rango costituzionale. Il tema ha acceso la discussione tra i giuristi, alcuni dei quali sollevano dubbi sulla tenuta costituzionale della norma non solo per la sua possibile contrarietà all’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di impresa, ma anche per la sua difficile compatibilità con il concetto di emergenza che dovrebbe giustificare una norma di tale portata. Infatti, quando il 31 marzo 2021 il divieto cesserà (salve proposte di proroga), la disposizione avrà compiuto tredici mesi, decisamente molti per una norma che doveva costituire la risposta immediata a una situazione eccezionale (l’unico precedente storico del 1945 era durato otto mesi e si usciva dalla seconda guerra mondiale).

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Economie avanzate vs Paesi latini

Come hanno reagito gli altri Paesi alla minaccia di una contrazione dell’occupazione dovuta all’emergenza Covid-19? Un confronto fra le maggiori economie dell’Unione Europea insieme al Regno Unito rivela una netta contrapposizione tra le economie più avanzate (Germania, Francia e Regno Unito) rispetto ai Paesi latini (Italia e Spagna). I primi tre Paesi non hanno previsto divieti alla facoltà di cessare i rapporti di lavoro. Germania e Regno Unito non hanno previsto alcun blocco mentre in Francia, pur senza divieti specifici, i datori di lavoro che ricevono contributi statali (ad esempio ammortizzatori sociali) non possono fondare un licenziamento esclusivamente su ragioni legate all’emergenza, altrimenti potrebbero essere costretti a restituire i contributi.

Diverso è il caso della Spagna dove, come in Italia, è stato previsto un divieto di licenziamento operante però in modo diverso dall’Italia. Mentre il blocco italiano riguarda tutti i licenziamenti per motivi economici, in Spagna (molto più opportunamente) sono stati vietati i licenziamenti giustificati dalla pandemia, lasciando comunque la possibilità di procedere a licenziamenti economici non connessi all’emergenza. Inoltre, la Spagna ha introdotto un meccanismo temporale che tutela i lavoratori rispetto all’attivazione di procedure di riduzione o sospensione del lavoro (equivalenti alla nostra cassa integrazione). Il divieto opera sino a sei mesi dalla riammissione in servizio del primo dipendente coinvolto nella procedura, connettendo la protezione dei lavoratori all’uso degli ammortizzatori sociali: in caso di loro utilizzo il datore di lavoro si vincola a non licenziare per un tempo definito.

Italia caso unico

Il caso italiano è unico. Il divieto si applica infatti a tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia individuale, sia collettivo, e le poche eccezioni previste, affinate dagli interventi di proroga, appaiono più funzionali a rispondere a casi-limite di cessazione dell’attività altrimenti non gestibili (come la messa in liquidazione o il fallimento) o a riorganizzazioni per cui era già avviato un dialogo sindacale (come l’accordo collettivo di uscita incentivata, ipotesi quest’ultima di sempre più difficile attuazione pratica).

Gli indicatori economici sembrano suggerire un’inefficacia del divieto. La recente nota 1/2021 pubblicata dal ministero del Lavoro in collaborazione con la Banca d’Italia dimostra che nel 2020 i contratti di lavoro cessati hanno superato quelli attivati (mentre nel 2019 il saldo era stato di segno opposto) e che la maggior parte delle attivazioni è stata a termine. Il che porta a concludere che il divieto dei licenziamenti ha certamente protetto i lavoratori da possibili riorganizzazioni ma al contempo ha bloccato il fisiologico ricambio generazionale nel mercato del lavoro. I prossimi mesi diranno se la misura tanto discussa ha davvero funzionato: certamente, tuttavia, una sua reale efficacia avrebbe dovuto essere accompagnata da una riforma organica degli ammortizzatori sociali, anche con una revisione delle procedure di attivazione di tali istituti, che oggi più che mai sembra la vera occasione persa in questo tempo di pandemia.

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