di Matteo Prioschi
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Indennità di 600 euro relativa al mese di marzo anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza. L’importo sarà erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti che chiudono l’attività o hanno redditi limitati o hanno subito una riduzione degli stessi, secondo quanto stabilito da un decreto interministeriale Lavoro-Economia firmato ieri.
Il Fondo per il reddito di ultima istanza è stato istituito dall’articolo 44 del decreto legge 18/2020 con una dotazione di 300 milioni di euro. Il decreto ministeriale destina 200 milioni del budget complessivo a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, garantendo loro l’indennità che non concorre alla formazione del reddito. Significa che saranno disponibili 333.333 “assegni”, accessibili anche agli iscritti a Enasarco, che non potranno chiedere invece i 600 euro come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’Inps, in quanto il decreto prevede una espressa incompatibilità tra i due aiuti.
I limiti d’accesso
L’aiuto, però, è accessibile solo ai professionisti che nell’anno di imposta 2018 hanno conseguito redditi fino a 50mila euro includendo in tale importo eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca e che siano in regola con gli obblighi contributivi del 2019. L’indennità sarà erogata fino a esaurimento dei fondi e previa domanda alla Cassa di previdenza a cui il singolo professionista è iscritto suddividendo la platea in due gruppi. Chi ha avuto un reddito fino a 35mila euro deve solo fare domanda, in quanto sebbene la motivazione dell’erogazione sia una limitazione dell’attività derivante dall’emergenza Covid-19, non deve dimostrare la riduzione del reddito.
Domanda alla Cassa
Se il reddito supera i 35mila euro ma non i 50mila, il diritto all’aiuto matura a fronte della chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest’anno, oppure per una riduzione o sospensione o riduzione dell’attività con conseguente «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (reddito secondo principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi e spese). La domanda per l’indennità deve essere presentata alla Cassa di previdenza tra il 1° e il 30 aprile a cui si è iscritti e per la situazione reddituale vale un’autocertificazione. Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione e accoglimento. Soddisfazione per la decisione da parte di Alberto Oliveti, presidente di Adepp (enti di previdenza privati). «Ringraziamo i ministri Catalfo e Gualtieri per aver dato ascolto alle richieste di Adepp a tutela dei professionisti» ha affermato.
Matteo Prioschi
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