di Giuditta Giardini
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Dopo un anno di indagini, lo scorso novembre, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, coordinato dalla Procura di Roma è riuscito a scoprire l'identità del writer Geco, si tratta di Lorenzo Parris, un trentenne romano. Immediatamente è partita la denuncia per danneggiamento reiterato a danno del Mercato di Morandi e monumenti vincolati come la torre piezometrica razionalista di Stazione Termini e le Mura Aureliane. Non solo a Roma, ma anche in altre capitali europee, Geco è ricercato, a Lisbona si stimano danni per 500mila euro. Sull'affare-Geco abbiamo intervistato l'avvocato Antonio Salamone, docente dell’ Accademia di Belle Arti di Sassari Mario Sironi.
“Geco- dice la Raggi- ha imbrattato centinaia di muri e palazzi a Roma e in altre città europee, che vanno ripuliti con i soldi dei cittadini”. Cosa ne pensa dell'uso del verbo “imbrattare”?
La scritta è fatta in un contesto degradato (la periferia romana). A Roma si può parlare di deturpamento? L'arte urbana come fenomeno artistico o forma di espressione, può essere penalizzata come imbrattamento? Mi chiedo. Penso sia stato efficacemente notato la scritta 'Geco ti mette le ali' in via Magna Grecia sia l'unico “spaccato” dei palazzi interessati alieno da un'idea di trascuratezza e degrado apparendo in tinta uniforme. La realizzazione di “murali” di così alto impatto visivo, in tutti i sensi, denota il possesso di una tecnica e vale ad escludere il “dolo” tipico dell'imbrattamento.
Il sistema giuridico italiano possiede gli strumenti per inquadrare il fenomeno dell'arte urbana?
L'approccio del diritto corrente all'arte urbana è un approccio forzoso, si cerca di utilizzare gli strumenti attuali per inquadrare qualcosa che sfugge. In primis, chi scrive sui muri non necessariamente vuole realizzare un'opera d'arte. Poi, come dimostra la vicenda di Geco, bisogna capire che siamo di fronte ad una nuova arte e a un nuovo modo di farla: è nuovo il contesto urbano nel quale le opere sono concepite, è nuovo il linguaggio che non ha le classiche finalità comunicative ed è nuovo il medium utilizzato, la bomboletta spray. Molto spesso si dà per scontato che l'arte urbana sia arte contemporanea per regolarla in base alle disposizioni del Codice Civile, del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) e della Legge sul Diritto d'Autore. I giudici italiani applicano spesso le norme del diritto d'autore nei casi in cui sono chiamati a decidere su opere di Street Art. Io credo che utilizzare la lente del diritto d'autore sia straniante, in base alla disciplina attuale un artista urbano può ritirare l'opera e indennizzare l'eventuale committente, mentre il proprietario del muro resta libero di distruggere l'opera qualora decidesse di distruggere il muro senza necessità di preavviso. Pertanto gli artisti di strada possono opporsi allo strappo e stacco dell'opera dal muro (in virtù dei loro diritti morali che nascono con l'opera), ma non si possono paradossalmente opporre alla distruzione. C'è questa tendenza in Italia di ricorrere a vecchi strumenti per colmare la deregolamentazione dei nuovi fenomeni, i civilisti applicano le norme del Codice Civile (artt.2575 ss) e la legge sul Diritto d'Autore (L.633/1942), i penalisti, quelle del Codice Penale (art. 639), gli amministrativisti del Codice Urbani (dicatio ad patriam), quando, in realtà, le norme preesistenti dovrebbero essere utilizzate solo in via sussidiaria e residuale.
Quale sarebbe la soluzione?
Si deve riconoscere che l'arte urbana necessita di una regolamentazione autonoma. Come la fotografia e l'incisione sono ammesse come forme espressive aventi bisogno di una disciplina propria, così anche l'arte urbana. Tutto il dibattito odierno sulle facoltà proprietarie, sul se prevalga il dominio utile o il dominio eminente di matrice medievale, è successivo alla qualificazione del fenomeno. L'arte urbana è un fenomeno di diritto pubblico e quindi la regolamentazione spetterebbe ai comuni, al momento il fenomeno viene affrontato con uno strumento strutturalmente inidoneo e cioè il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Quando la Raggi si esprime contro Geco lo fa ricorrendo al diritto penale e a disposizioni di polizia amministrativa di matrice ottocentesca. Un approccio non adeguato e di fondo non corretto. Qual è, oggi, la legittimazione del soggetto pubblico a dire che cosa sia arte e quale no? Qual è il soggetto legittimato a farlo? Si potrebbe ipotizzare, per analogia, che l'arte di strada debba essere assoggettata allo stesso trattamento dell'arte architettonica a mezzo di una regolamentazione urbanistica (es. il comune che mette a disposizione spazi per writers e street artist), mi viene in mente l'uscita della metro di Rebibbia, un grande showcase. Credo che in linea di principio e a legislazione invariata sia l'ente Comunale il soggetto che debba (e possa) occuparsi del fenomeno attraverso l'adozione di appositi atti regolamentari. Essenzialmente il Comune dovrebbe essere chiamato a verificare “l'interesse culturale” alla tutela “dell'opera” con l'apposizione, di fatto, di un “vincolo” che grava sul proprietario del supporto a seguito di un giudizio di “meritevolezza” espresso da un comitato di esperti. Un approccio diverso rispetto all'adozione di regolamenti di polizia amministrativa o di polizia locale volti a disciplinare ad esempio il fenomeno dell'arte di strada inteso come spettacolo dal vivo su superficie urbana.
La politica può fare qualcosa?
Ricordato che nel nostro Paese è esistito il Ministero della “cultura popolare”, io penso che la politica debba rimanerne fuori da questo discorso. Il fenomeno dell'arte urbana, come dicevo, dovrebbe essere soggetto a regolamentazione urbanistica, ma il giudizio di valore su quest'arte che ricade sotto l'art. 2, co. 3, del Codice Urbani, come beni culturali minori, dovrebbe essere rimesso ai tecnici. Fuori dai vincoli di tangibilità artistica dei centri storici, laddove non ci sia conflitto con il proprietario del supporto, ma con una disciplina ad hoc, ci dovrebbe essere una liberalizzazione sensata. Io sono favorevole all'astensione del soggetto pubblico, il cui ruolo dovrebbe limitarsi all'individuazione degli spazi per garantire all'arte di strada la più ampia espressione artistica. L'arte di strada è anche una forma di libera manifestazione del pensiero che merita la tutela dell'art. 21 (e 33) della Costituzione e quindi una sorta di giustificata immunità penale.
All'Assemblea Nazionale organizzata da SIEDAS (27-29 novembre 2020) ha parlato di una giurisprudenza garante del diritto dominicale, ci sono eccezioni?
Una delle chiavi di lettura date dalla Corte Costituzionale Italiana, nella Sent. 108 del 1995, è quella per cui nel caso di conflitto tra proprietario del supporto e artista prevale quest'ultimo. È una sentenza, l'unica, che bilancia la proprietà privata e proprietà intellettuale.
Sarà sempre difficile per il giudice determinare se un muro rientra nella categoria di arte urbana o se si tratta di mero imbrattamento, negli Usa, il VARA ha introdotto come paramento quello della “statura riconosciuta” dell'opera d'arte e in Italia?
La “statura riconosciuta” è un paramento utilizzato anche nella giurisprudenza italiana. Nella sentenza della Corte di Cassazione sul presunto plagio della canzone Zingara, la Corte afferma che è ammesso l'uso delle medesime parole per dire qualcosa di assolutamente diverso. La risposta della Corte nel caso è: non c'è plagio perché c'è uno scarto semantico tra l'originale e la versione successiva. Questo significa che in qualche modo è riconosciuta la statura dell'opera d'arte e questo ragionamento può applicarsi anche alla Street Art. Inoltre, anche le Corti italiane giudicano queste opere d'arte come tali quando così riconosciute dai pari, ossia da altri artisti. Tuttavia, con il mio ruolo da docente all'Accademia delle Belle Arti di Sassari, ho capito che gli artisti hanno un modo di interagire tra loro e di porsi problemi diverso dai giuristi. Non credo che a loro piaccia sentirsi dire che un'opera è tale perché ‘riconosciuta così da altri artisti'. La loro necessità primaria non è quella del riconoscimento della natura o della paternità dell'opera, ma quella di esprimersi.
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