di Valentina Maglione
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La mobilitazione dei sindaci è partita subito - insieme con le dichiarazioni di solidarietà alla collega - appena si è diffusa la notizia della condanna, pronunciata dal Tribunale, della prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, per la tragedia di piazza san Carlo del 3 giugno 2017. Quando, durante la proiezione della finale di Champions League, si scatenò il panico tra la folla e la calca provocò oltre 1.500 feriti e la morte di tre persone.
I giudici hanno affermato la responsabilità di Appendino e di altri quattro imputati (l’ex capo di gabinetto, l’ex questore, l’ex presidente di Turismo Torino e l’architetto che lavorò all’evento), tutti condannati a un anno e sei mesi di reclusione. Una decisione di primo grado, di cui ancora non si conoscono le motivazioni e che dovrà passare l’esame delle giurisdizioni superiori. Ma che sta facendo riaprire il dibattito sulle responsabilità penali che gravano sui sindaci, sovente coinvolti (e a volte condannati) nei processi sugli eventi tragici che si verificano nei comuni.
Tanto che il presidente dell’Anci (l’associazione dei comuni), Antonio Decaro, ha scritto un appello al Parlamento, firmato da oltre 3.500 colleghi, per chiedere la revisione delle norme del Testo unico degli enti locali su cui si fonda la responsabilità dei sindaci: che finiscono per pagare «personalmente e penalmente - si legge nell’appello - per valutazioni non ascrivibili alle loro competenze».
«Non vogliamo evitare di essere giudicati - spiega Decaro - ma chiediamo norme che delimitino in modo chiaro le nostre responsabilità. Oggi sul fronte penale il ruolo politico e quello di gestione si confondono. Se non si interviene, non ci saranno più cittadini disponibili a candidarsi sindaco, come già accade nei piccoli comuni». Non solo separazione delle responsabilità. Per Decaro occorre anche riscrivere l’abuso d’ufficio perché «nonostante la delimitazione prevista dal decreto Semplificazioni, il reato è ancora troppo generico».
Le responsabilità e i casi
Ma su cosa si fonda la responsabilità penale dei sindaci? Ogni caso, va detto, è a parte. Ma di base vengono in considerazione l’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, che definisce il sindaco come organo responsabile dell’amministrazione del Comune, da coordinare con l’articolo 107 sempre del Testo unico, che individua la responsabilità dei dirigenti, distinguendo quindi tra poteri di indirizzo e poteri di concreta gestione. Ma, secondo la giurisprudenza, questo non esclude che il sindaco debba controllare l’operato dei suoi dirigenti e intervenire se necessario.
Nel caso di Appendino, «il sindaco ha emesso una delibera per dare il patrocinio a una manifestazione - osserva l’avvocato della sindaca, Luigi Chiappero - mentre l’organizzazione competeva a Turismo Torino, ente pubblico ma con una sua struttura. E, in ogni caso, il comportamento della folla e la tragedia erano imprevedibili».
Le cronache degli ultimi anni hanno raccontato di eventi naturali che hanno provocato morti e danni e per cui sono stati chiamati a rispondere (anche) i sindaci. Come Marta Vincenzi, che dopo un lungo processo ha patteggiato la scorsa estate la condanna a tre anni di reclusione per la tragica alluvione di Genova del 2011. O come gli ex sindaci di Ventotene, condannati nel processo per il crollo di un masso sporgente che nel 2010 provocò la morte di due studentesse delle medie in gita scolastica.
È invece stato assolto in appello, dopo la condanna in primo grado, Paolo Perrone, sindaco di Lecce quando, nel 2009, un uomo morì in un sottopassaggio allagato per le forti piogge.
Valentina Maglione
Redattore
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