di Enzo De Fusco
Stati generali, Conte proroga la cig di altre 4 settimane
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Arrivano le istruzioni dell’Inps sugli ammortizzatori sociali alla luce delle novità introdotte dal decreto rilancio. Con la circolare 84/2020 l’istituto di previdenza presenta una sorta di testo unico utile a raccogliere tutti gli indirizzi interpretativi forniti nei mesi scorsi e spiega la formula delle 9+5+4 settimane di cassa utilizzabile. Senza dubbio molti dei chiarimenti si fondano su un quadro normativo reso complicato in origine e che inevitabilmente ha comportato e sta comportando una complessità di gestione delle pratiche da parte di aziende e professionisti.
Proprio il Dl 19 maggio 2020, n. 34, contiene modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A questo si aggiunge il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale.
Questi due provvedimenti hanno disciplinato le modalità di riconoscimento e utilizzo del secondo pacchetto di 9 settimane e soprattutto la gestione transitoria di utilizzo con le prime 9 settimane introdotte con il decreto cura Italia.
La regola generale è che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
È inoltre prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.
In definitiva la durata massima è di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.
Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dalla procedura sindacale prevista per la tradizionale cassa integrazione fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Per quanto riguarda le regole sindacali dei Fondi di solidarietà occorre fare riferimento ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 17 luglio. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
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