Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Bonus facciate, niente 90% se l’intervento è visibile solo da una strada privata

di Alessandro Borgoglio

Il Superbonus 110% a chi spetta: le persone fisiche private

Per avere l’agevolazione i lavori devono essere eseguiti sull’involucro (esterno o interno) dell’edificio visibile dalla strada o suolo pubblico

30 novembre 2020
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2' di lettura

Il quesito. Nella legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, è contenuto il cosiddetto bonus facciate al 90%, ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Pare di capire che le facciate interessate al bonus devono essere visibili da pubblica via. Le cose stanno così? Se un edificio ha una facciata visibile soltanto da una via privata, per questa facciata il bonus non è applicabile?
F.A. - PARMA

La risposta. Come chiarito con la circolare 2/E/2020, sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)».

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La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse - stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali - le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico, insomma, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Con la risposta 418/2020, infine, è stato esaminato il caso di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico: in questo caso, secondo le Entrate, l’intervento non rientra tra quelli agevolabili.

In sostanza, secondo la prassi delle Entrate, le facciate, per essere agevolabili devono essere visibili da strada o da suolo pubblico: pertanto, se la strada in questione non può considerarsi pubblica, il bonus facciate non spetta.

Si segnala, infine, che il bonus facciate del 90% è attualmente valido solo per le spese sostenute nel 2020. Ma il disegno di legge di Bilancio, che sarà approvato nelle prossime settimane dal Parlamento, ne prevede la proroga per un altro anno: fino al 31 dicembre 2021.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 30 novembre .

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