di Patrizia Maciocchi
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Tutto da rifare, sul fronte del divorzio, per il marito che, dopo aver omologato la separazione, torna a Canossa e decide di vivere sotto lo stesso tetto con la ex moglie per otto anni. In tal caso per ottenere lo scioglimento del vincolo non basta affermare che i letti erano divisi e anche le vacanze dell’uomo, a volte, erano “solitarie”. La Cassazione (sentenza 11636), respinge il ricorso contro la decisione di dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente di scioglimento del matrimonio. I giudici avevano, infatti, considerato riconciliati i due ex.
La sentenzaVisualizzaLa ripresa delle relazioni reciproche
Per la Corte d’Appello la coppia aveva ricostituito il consorzio familiare. Secondo il Codice di rito civile (articolo 157) la riconciliazione scatta quando c’è la ricomposizione della comunione coniugale di vita «ossia la ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, si sono concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione. Nel caso esaminato era stato proprio il marito, che ora invocava il divorzio, ad andare a Londra, dove la moglie si era trasferita con i figli, per chiederle di tornare a casa. Mettendo sul piatto la promessa di rompere la sua relazione extraconiugale. La donna si era lasciata convincere e aveva aspettato per otto anni che l’impegno fosse mantenuto.
La promessa non mantenuta
Invece di rispettare la parola data l’uomo aveva avuto anche un altro figlio dalla donna che si era impegnato a lasciare. A suo avviso sbagliavano i giudici a dare valore ad una semplice coabitazione che, secondo quanto sosteneva, non era neppure tale perché la moglie e i figli vivevano nella depandance della villa. Circostanza smentita dai testimoni. Al contrario risultava un menage di vita comune, con visite ad amici e parenti che venivano accolti anche nella casa familiare.
Anche le vacanze erano di regola fatte insieme, malgrado a volte l’uomo andasse da solo. Che poi la coppia dormisse in letti separati, per la Suprema corte, è irrilevante. Né i giudici credono, come sostenuto dal ricorrente, che la convivenza fosse finalizzata solo ad agevolare il rapporto con i figli. Perché in tal caso non si spiegherebbero le lamentele della moglie per la relazione adulterina e le promesse del marito di archiviarla. Al contrario i due avevano scelto di stare insieme otto anni, malgrado avessero le risorse economiche per prendere strade diverse. E il tradimento reiterato era stata la causa della nuova separazione.
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