di Patrizia Maciocchi
Divorzio: 50 anni fa la riforma in Italia
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Affidamento esclusivo rafforzato dei tre figli al padre se questi, senza che lui abbia fatto nulla per influenzarli, finiscono per stare dalla sua parte percependolo come parte debole, rispetto alla madre che lo destabilizza sistematicamente.
A far decidere per l’affidamento super esclusivo - raro se non accompagnato dalla decadenza della responsabilità genitoriale - anche l’inadeguatezza della donna a capire i bisogni dei figli e a sintonizzarsi con loro. La Cassazione (sentenza 29999) respinge il ricorso della madre teso in realtà solo a contestare le decisioni prese e a negare gli addebiti, malgrado il quadro per i giudici fosse chiaro. Un nucleo familiare in cui i rapporti tra i coniugi avevano come conseguenza un clima familiare in cui regnavano sentimenti negativi: «rabbia, criticismo, sfiducia, paura».
Responsabile esclusiva della situazione per i giudici era la donna: e per i figli anche. La ricorrente aveva abdicato a qualunque funzione educativa nei confronti dei figli, “autodistruggendo” la sua figura e portandoli sempre di più ad avvicinarsi al padre, senza che l’uomo avesse fatto nulla per condizionarli. Un conflitto cronicizzato nell’ambito del quale il padre era individuato come parte debole, tanto da indurli a prendere le sue parti e da sceglierlo. Per la Suprema corte, che pur non privando la madre della potestà genitoriale, giustificano l’affidamento super esclusivo con tutto quello che comporta.
La ricorrente è di fatto estromessa da qualunque scelta, anche quelle di maggiore importanza, che riguardano i minori, che il padre può adottare anche contro il volere della ex moglie. Anche le visite alla madre sono lasciate alla libera scelta dei ragazzi. Respinto infine il punto del ricorso relativo all’assegno di mantenimento, di 800 euro, che la madre è tenuta a versare per le esigenze dei figli.
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