di Patrizia Maciocchi
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Il padre separato deve versare un assegno annuale per le vacanze estive ad ogni figlio, adeguando l’importo all’indice Istat. La spesa non può, infatti, essere considerata voluttuaria né imprevedibile, ma è costante e va aggiornata tenendo d’occhio l’inflazione. La Cassazione ha così respinto il ricorso del genitore, contro l’obbligo di versare ogni anno, entro il 30 giugno, un assegno di 2500 per ogni figlio. Diverse le obiezioni del padre. Il ricorrente aveva fatto notare che il Codice civile (articolo 337) prevede l’adeguamento solo per il mantenimento ordinario della prole. Ma nulla dice per tutte le altre voci di spesa di carattere straordinario o voluttuario tra le quali, ad avviso del genitore, dovrebbero rientrare anche le vacanze estive.
A supporto della sua tesi la difesa dell’uomo richiama la giurisprudenza della stessa Cassazione, secondo la quale le spese ordinarie sono riguardano gli alimenti, l’igiene personale, il vestiario, le ricreative e sono infine, quelle necessarie per i regali, gli spostamenti urbani e l’acquisto di libri. Secondo logica dunque nelle spese straordinarie rientrerebbero «tutti gli esborsi non ricorrenti e non prevedibili in anticipo, purché di apprezzabile importo, ma anche quelli che esorbitano dalle basilari esigenze di vita quotidiana dei figli». Per il padre era poi del tutto ingiustificato anche l’adeguamento in automatico agli indici Istat, perché il costo delle vacanze non è necessariamente in crescita nel corso degli anni e collegato all’eventuale inflazione, ma piuttosto dipende da altre variabili, come ad esempio il costo del trasporto aereo.
Le censure sono però respinte al mittente. La Suprema corte considera corretta la decisione dei giudici di merito che ha rispettato il principio di proporzionalità, tenendo presente la situazione economica dei genitori e le consuetudini di vita dei figli. La definizione di esborsi voluttuari, invocata dalla difesa dipende, infatti, dal tenore di vita. Giustificata anche la rivalutazione di default. La Corte d’Appello aveva stabilito, infatti, un contributo fisso forfettario annuale di 2.500 euro per ogni figlio a carico del padre per le vacanze estive in sede di separazione. Contributo ulteriore certo e costante - che andava ad integrare l’assegno mensile - considerato strumentale ad bisogno ordinario dei minori perché rientrante nel loro regime di vita. E dunque «come tale assoggettabile all’automatico adeguamento Istat ai sensi dell’articolo 337 del Codice civile, a tutela dell’interesse della prole, altrimenti pregiudicato».
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