Italia
Pubblicità

Italia

Covid, dal green pass alla quarantena: tutte le novità dal 1° aprile in 10 domande e risposte

di Andrea Gagliardi

Draghi ringrazia Governo Conte II: "Ha preso decisioni in situazione di straordinaria difficoltà"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a una settimana dal via libera in Cdm, il nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità. I docenti senza vaccino continueranno a non poter insegnare ma non perderanno lo stipendio. A partire dal 1° aprile potranno essere adibiti ad altre mansioni di supporto. Basterà il green pass base anche per i ristoranti al chiuso. Dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato.

17 marzo 2022
Pubblicità

6' di lettura

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo, a una settimana dal via libera in Cdm, il nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità. Dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato. E saranno abolite anche le mascherine al chiuso, a meno di proroghe. Resta l’obbligo vaccinale per insegnanti, personale scolastico, personale sanitario e per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale. Ma a parte medici, infermieri e chiunque lavori in ospedali e Rsa per anziani (per loro l’obbligo è esteso al 31 dicembre 2022, per tutti gli altri si ferma al 15 giugno), che senza vaccino non possono lavorare, tutti gli altri possono lavorare con il green pass base. A partire dal 25 marzo.

Con un importante chiarimento previsto nella versione del nuovo testo in Gazzetta. I docenti senza vaccino continueranno a non poter insegnare fino alla fine dell’anno scolastico. Ma non perderanno lo stipendio perché dovranno essere adibiti ad altre mansioni di supporto. Altra novità nel testo definitivo: basta il green pass base per i ristoranti al chiuso. Ma ricapitoliamo i punti principali del decreto in 10 domande e risposte

Pubblicità

In quali luoghi e a partire da quando non sarà più necessario il green pass?

Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto. Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei, parchi divertimento e centri termali, feste all’aperto, impianti di risalita. Oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2). Nessun tipo di green pass negli hotel e strutture ricettive: solo chi vi alloggia potrà utilizzare il ristorante senza certificato verde.

Dove e da quando servirà il green pass base?

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto». Ossia per accedere a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici all’aperto. Obbligo di green pass base anche per mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale si specifica che basta il green pass base anche per i ristoranti al chiuso. Esteso fino al 30 aprile il green pass base per «chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione» (ad eccezione degli studenti). Obbligo di green pass confermato per i lavoratori pubblici e privati. Sempre fino al 30 aprile

Come cambiano le capienze dal 1° aprile?

Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. Il ritorno al 100% riguarda gli impianti sportivi sia all'aperto che al chiuso. In generale il ritorno a capienza piena dovrebbe riguardare anche le altre strutture per le quali vigono ancora limitazioni, come le discoteche.

Fino a quando e dove resta l’obbligo di Super Green Pass?

Il Super Green Pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile, solo al chiuso, per centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni).

Dal 1° maggio il green pass sarà abolito ovunque?

Di fatto sì. Con un’eccezione. Resta fino al 31 dicembre l’obbligo di green pass rafforzato per le visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.

Come cambiano le regole sull’obbligo vaccinale?

Fino al 15 giugno resta l’obbligo di vaccinarsi (con sanzione pecuniaria di 100 euro, per chi non ottempera) per tutti gli over 50 (indipendentemente dal lavoro svolto o dal fatto che siano o meno occupati), per insegnanti di scuola e università, personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale. L'adempimento dell’obbligo non è considerato requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa

Mentre l’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici e infermieri) e i lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad avere l’obbligo di vaccinazione per lavorare, con sospensione da lavoro e stipendio in caso di mancata vaccinazione.

Come cambiano gli obblighi di Green Pass al lavoro?

Dalla data di entrata in vigore del decreto (25 marzo) non è più chiesto il super green pass al lavoro. Basta dunque il green pass base (fino al 30 aprile) per chi lavora nel comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché polizia locale (polizia, carabinieri, vigili del Fuoco esercito, vigili urbani ecc), nonché per i docenti universitari e il personale scolastico Ata nonché per tutti gli over 50.

Con due eccezioni. La prima, già nota, riguarda tutto il personale delle strutture sanitarie e socio sanitarie (medici, infermieri e chiunque lavori (a qualsiasi titolo) negli ospedali e nelle RSA, che senza vaccino non possono lavorare. La seconda, introdotta nel testo finale del decreto in Gazzetta, riguarda gli insegnanti della scuola. Tutti i docenti senza vaccino continueranno a non poter insegnare fino alla fine dell’anno scolastico. Ma non perderanno lo stipendio perché, a partire dal 1° aprile, potranno essere adibiti ad altre mansioni di supporto, sempre con green pass base (basta il tampone)

Quali sono le regole per l'università?

Dal 1° al 30 aprile i docenti hanno l'obbligo di esibire il green pass base (per i docenti resta l'obbligo di vaccino fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro). Restano fino al 30 aprile obbligo di mascherina e di distanza di un metro in aula, oltre al divieto di accesso con temperatura sopra 37.5°. Esteso fino al 30 aprile l'obbligo di green pass base per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie»

Quali le novità per lo smart working nel settore privato?

La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Nel settore pubblico invece la modalità di lavoro prevalente resta quella del lavoro in presenza.

Cosa cambia sul fronte della quarantena?

Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i no vax, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffps. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

Le stesse regole sulla quarantena valgono a scuola?

Sì, pertanto, a scuola, dove resta l’obbligo di mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico, la Dad resterà solo per gli studenti contagiati. Fino alla fine dell'anno scolastico però, alla scuola primaria e secondaria, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di mascherine Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In caso di comparsa di sintomi (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto) va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Fino a quando resta l’obbligo di mascherina al chiuso?

L'obbligo di mascherine al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile. E fino a quella data resterà in vigore l'attuale “regime”. Perciò su tutti i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus, tram, metropolitane), così come in cinema, teatri, sale da concerto, stadi, palazzetti dello sport, discoteche (ad eccezione del momento del ballo) continuerà a essere obbligatoria la Ffp2. In tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati sopra (ossia anche a scuola e al lavoro), con esclusione delle abitazioni private, è obbligatoria la mascherina chirurgica o equivalente. Non ci sono automatismi. Ma se non ci sarà un aggravamento della situazione epidemiologica ed ospedaliera, dal 1° maggio l’obbligo di mascherina al chiuso sarà abolito.

Ci sono eccezioni per la scuola?

Sì. A scuola l’obbligo di mascherina chirurgica è esteso fino alla fine dell’anno scolastico. Da segnalare inoltre che dal 1° aprile torna la possibilità di organizzare gite per le scolaresche.

Cosa succede alla struttura commissariale e al Cts dopo il 31 marzo?

Con la fine dello stato di emergenza cessa l'era del generale Figliuolo. E chiudono le attività del Comitato tecnico scientifico. La gestione della campagna vaccinale sarà affidata dal 1° aprile al 31 dicembre a un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, Il cui direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentra nelle funzioni dell'Unità per l'emergenza COVID-19

Per visualizzare questo contenutoapri la pagina su ilsole24ore.com

Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy