Norme e Tributi
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Assegno unico, come fare domanda senza perdere gli arretrati da marzo

di Michela Finizio

Arriva assegno unico per tre milioni di famiglie

A inizio marzo 3 milioni di famiglie devono ancora presentare istanza ed è bene che lo facciano il prima possibile: ecco in poche mosse come fare senza commettere errori. C’è tempo fino a fine giugno

4 marzo 2022
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5' di lettura

C’è tempo fino a fine giugno per fare domanda per l’assegno unico universale senza perdere gli arretrati dal mese di marzo 2022. Per la nuova misura di sostegno delle famiglie con figli sono arrivate quasi 3 milioni di istanze nei primi due mesi dell’anno. Ma secondo le stime iniziali del Governo altrettanti nuclei familiari devono ancora presentarla ed è bene che lo facciano il prima possibile.

Con il nuovo calcolatore online realizzato da Lab24 è possibile, inserendo alcuni dati familiari, simulare l'importo mensile dell'assegno unico universale spettante. Questo valore viene anche confrontato con quanto percepito con le detrazioni attuali, che ora vengono sostituite dal nuovo assegno.

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1) Perché fare domanda il prima possibile

Chi presenterà domanda dal 1° marzo in poi, infatti, non percepirà l’assegno unico subito a partire da marzo. L’Inps assicura di concludere le istruttorie e di procedere con la messa in pagamento della prestazione entro i 60 giorni dal momento di presentazione della domanda.

Il problema è che nel frattempo, già a partire dalle buste paga di marzo, le famiglie registreranno nei loro “bilanci” mensili, la contestuale cancellazione delle misure attuali, che l’assegno va a sostituire: le detrazioni fiscali per i figli under 21 a carico e gli assegni al nucleo familiare per i minori. Un buco di liquidità che in tanti potrebbero percepire solo “a giochi fatti”, per cui è bene cercare di correre ai ripari fin da ora, per non rischiare di prolungare questa situazione.

2) Entro giugno per ottenere gli arretrati

I ritardatari, che non hanno presentato domanda per l’assegno unico nei primi due mesi dell’anno, solo se invieranno la pratica entro il prossimo 30 giugno riceveranno con la prima mensilità gli arretrati a decorrere da marzo.

Per tutti coloro che presenteranno domanda successivamente, invece, l’assegno unico spetterà solo dal mese di presentazione della domanda e senza arretrati. L’accredito delle somme, invece, avverà in modo automatico, con una procedura ad hoc che non richiede istanze, per tutte le tutte le famiglie con minori a carico beneficiarie del reddito di cittadinanza (per loro è prevista un’integrazione degli importi con l’Rdc).

3) Come fare domanda in poche mosse

L’Inps ha messo a disposizione una procedura molto semplice per presentare le domande di assegno unico universale: la maggior parte delle informazioni verranno verificate direttamente dall’istituto, tramite l’incrocio 12 database interni ed esterni.

I canali per fare istanza sono tre: online sul sito internet dell'Inps, tramite Spid, Cie o Cns; telefonicamente, tramite il contact center oppure presso gli istituti di patronato. Le informazioni richieste sono minime: per ogni figlio va compilata una scheda (con codice fiscale ed eventuale disabilità), poi vanno indicati il codice fiscale dell’altro genitore (ove presente), i dati per il pagamento e vanno rese alcune dichiarazioni di responsabilità, oltre all’assenso al trattamento dati.

All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da scegliere per autodichiarare la situazione familiare, utili anche a calcolare l’eventuale diritto a ricevere le maggiorazioni previste sull’assegno spettante per ciascun figlio.

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4) Un genitore fa domanda, l’importo può essere ripartito

A fare domanda per l’assegno unico può essere uno qualsiasi dei due genitori. Infatti la misura teoricamente viene riconosciuta in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (“modalità ripartita”) ma può essere corrisposta dall’Inps anche “in misura intera” al richiedente. La scelta va fatta al momento della domanda.

Il pagamento, infatti, viene effettuato in misura intera al genitore richiedente se questi seleziona, in accordo con l’altro genitore, tale opzione nella domanda. Se invece questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

La scelta di “ripartire” le somme e i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

5) Come gestire l’affido esclusivo e l’affido condiviso

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento. Queste opzioni potrebbero determinare alcune criticità nel caso delle coppie separate, perché la spartizione del beneficio, appena istituito, non è ancora entrata a far parte degli accordi o delle sentenze dei giudici.

6) Il conto corrente va intestato al richiedente

È utile sapere che al momento della domanda va scelta la modalità di accredito delle somme: su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati (o cointestati) al richiedente o al secondo gentiore che chiede l’altro 50%, altrimenti la prestazione non verrà erogata. Non possono essere, dunque, indicati conti correnti intestati a terzi, neanche se familiari.

7) L’Isee non è obbligatorio, ma senza l’importo è minimo

Contestualmente è bene dotarsi dell’Isee, l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, in base al quale verranno poi modulati gli importi dell’assegno unico. In questo caso bisogna essere in possesso tutti i dati necessari per compilare la pratica Isee (da dati reddituali a quelli patrimoniali, relativi ad esempio a immobili, titoli e conti correnti) e poi rivolgersi gratuitamente a un Caf oppure seguire la procedura precompilata online sul sito dell’Inps.

Va ricordato, comunque, che avere un Isee in corso di validità non è obbligatorio, può non essere presentato. Si può comunque fare domanda per l'assegno unico universale, anche perché non è necessario allegarlo alla domanda sarà l'Inps internamente a verificarne l'esistenza. In questo caso però si avrà diritto alla quota minima dell'assegno unico, pari ad esempio a 50 euro per figlio minore a carico, la stessa quota di cui si ha diritto di fatto con un Isee oltre i 40mila euro.

Se successivamente l'Isee viene elaborato comunque entro fine febbraio, automaticamente gli importi erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno calcolati in base all'indicatore. Se poi l'Isee viene invece presentato entro giugno, l'eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio. Mentre gli eventuali Isee elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Per chi lo presenta, comunque, resta obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare avvenute nel corso dell'anno.


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