Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Amministratore revocabile se rifiuta di consegnare l’elenco dei condòmini

di Matteo Rezzonico

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Due o più condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio possono esigere la comunicazione dei dati dei condòmini per convocare l’assemblea

6 dicembre 2021
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2' di lettura

Domanda. Un gruppo di condòmini chiede all'amministratore – a norma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile – la convocazione dell'assemblea e questi si rifiuta. Gli stessi soggetti, allo scopo di autoconvocarsi, chiedono allora all'amministratore l'elenco di tutti i condòmini con i rispettivi indirizzi, ma si vedono ooporre un nuovo rifiuto, questa volta per una presunta tutela della privacy. A questo punto i condòmini “richiedenti” possono depositare un ricorso per la revoca giudiziaria dell'amministratore sul presupposto che quest'ultimo sia responsabile di “gravi irregolarità” o comunque di un grave inadempimento nell'esecuzione del suo mandato?
C.C. - Napoli

Risposta. La risposta è affermativa, nel senso che nella specie è possibile chiedere la revoca dell'amministratore di condominio ed eccepire l'inadempimento agli obblighidi mandato (con tutte le conseguenze che ne derivano). L'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone infatti che «l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del Codice,può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione». E dunque i (due o più) condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio possono esigere– decorsi dieci giorni e preso atto dell'inerzia dell'amministratore nel procedere alla convocazione – la comunicazione da parte di quest'ultimo dei dati dei condòmini necessari alla convocazione (che tra l'altro dovrebbero essere già disponibili nel locale cui fa riferimento l'articolo 1129, comma 2, del Codice civile, nel quale è contenuto il registro di anagrafe condominiale, che è consultabile e fotocopiabile). Si tenga anche presente che – per l'articolo 1129, comma 12, del Codice civile – costituisce grave irregolarità (cosiddetta “tipica”) «...il ripetuto rifiuto (dell'amministratore, ndr) di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge...».In quest'ottica si ritiene che, nel caso descritto dal quesito, si possa chiedere la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità, costituendo un diritto dei condòmini quello di conoscere i nominativi e il domicilio degli altri condòmini per procedere alla cosiddetta autoconvocazione dell'assemblea, a norma dell'articolo 66, comma 1, delle disposizionidi attuazione del Codice civile. D'altra parte il comportamento dell'amministratore che nega ai condòmini un diritto derivante dal Codice civile comporta il venir meno del necessario rapporto fiduciario che contraddistingue il mandato ad amministrare, oltre a costituire un inadempimento (per la valutazione della cui “gravità” occorrerebbero ulteriori chiarimenti).

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Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 6 dicembre.

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