di Patrizia Maciocchi
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La responsabilità del titolare del supermercato per le lesioni provocate alla cliente da una porta a scorrimento automatico, che si chiude troppo in fretta e la schiaccia, è di tipo extracontrattuale e non contrattuale. Il diritto al risarcimento si prescrive dunque in cinque anni e non in 10 come pretendeva la ricorrente, secondo la quale la responsabilità del era invece di tipo contrattuale con una decorrenza ai fini della dead line dell’”indennizzo” doppia. Una tesi che la Cassazione (sentenza 16224) smonta. Ad avviso della signora finita nella “mannaia” a vetri, la responsabilità del gestore del supermercato derivava dall’inadempimento degli obblighi di protezione che discendono direttamente dal contratto di vendita «quali obbligazioni accessorie ed ulteriori rispetto a quelle principali, contemplate dall’articolo 1476 del Codice civile».
Ma non è così, spiegano i giudici di legittimità, visto che l’interesse del cliente a conservare la sua integrità fisica rispetto ai fatti che possono verificarsi all’interno di un esercizio commerciale «è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci poste in vendita, e la cui lesione - si legge nella sentenza - danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale». Una tutela estranea dunque agli obblighi di protezione che derivano dalla conclusione del contratto. la responsabilità extracontrattuale della società in quanto custode delle cose all’interno dei locali, si era prescritta però in cinque anni, elemento che determina l’esito sfavorevole della causa portata aventi dall’erede della signora che aveva subito le lesioni.
La Suprema corte torna così ad affermare comunque l’obbligo di risarcimento per il cattivo funzionamento delle porte automatiche. Lo aveva già fatto con la sentenza 21684/2005 con la quale, trattando il caso altrettanto frequente in cui la porta non si apre, aveva considerato rilevante il semplice rapporto tra il custode e la cosa che rientra nella sua custodia. Un quadro nel quale i giudici di legittimità avevano considerato del tutto irrilevante l’elemento dell’imprevedibilità. Mentre al custode spetta il compito di provare il caso fortuito o la colpa del danneggiato.
P.I. 00777910159 Dati societari
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