Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Pensione di vecchiaia: disco verde con 67 anni di età e 20 di contribuzione

di Aldo Forte

Come funziona l’isopensione

Per il diritto all'erogazione della prestazione bisogna porre fine al lavoro subordinato, ma è possibile continuare con l'attività autonoma

2 marzo 2023
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6' di lettura

Parliamo di pensione di vecchiaia. Intanto, va detto che non vi è alcun problema sia per quanto concerne la possibilità di sommare i contributi da lavoratore dipendente con quelli da lavoratore autonomo per il raggiungimento dei 20 anni di contributi, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico dei 67 anni di età che resta immutato fino al 2026.
Ricordiamo che i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in esame, sono: 20 anni di contribuzione e 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne e per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, pubblici e privati, e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e altro).
Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, è stato stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap e altro), 20 anni di contribuzione.
Per il raggiungimento del requisito contributivo dei 20 anni, l’Inps ha precisato (circolare 35/2012), che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
Si evidenzia che, è possibile anche esercitare la facoltà di cumulo dei contributi versati in diverse gestioni Inps e anche in gestioni diverse da quelle gestite dall’Inps, ad esempio lavoratori dipendenti Inps e Casse professionali, per raggiungere il requisito dei 20 anni per la pensione di vecchiaia; in questi casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo, previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Per il requisito dei 67 anni di età, lo stesso rimarrà immutato fino al 2026 e quindi non sarà adeguato alle speranza di vita; l’aumento è previsto dal 2027 in 67 anni e 1 mese. È importante ricordare anche, che per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario che vi sia la cessazione del rapporto di lavoro dipendente al momento della decorrenza della pensione stessa; questa, è una condicio sine qua non, senza la quale la pensione non può essere liquidata. Invece, non è necessario che ciò avvenga per quanto concerne i lavoratori autonomi, infatti gli stessi posso conseguire e percepire la pensione di vecchiaia senza cessare, obbligatoriamente, l’attività esercitata.
Sono state previste inoltre, delle condizioni speciali e ulteriori possibilità di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, cioè di coloro che appartengono al sistema contributivo. Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo di 20 anni e dei predetti requisiti anagrafici dei 67 anni di età; è da considerare però, che è necessario soddisfare una condizione particolare e cioè, che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, vale a dire il cosiddetto “importo soglia”. Non si tiene conto dell’importo soglia, se i soggetti interessati accedono alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, oggi sono necessari 71 anni, con cinque anni di contribuzione “effettiva”, obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.

Per gli invalidi almeno all’80% accesso anticipato all’assegno

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Sono invalido civile e ho sentito dire che per la pensione di vecchiaia vi sono delle agevolazioni per accedere a tale pensione; mi potete spiegare come stanno le cose?

È vero che per gli invalidi in una certa misura, vi sono delle agevolazioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Infatti, l’elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento (articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992. Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini, e 55 anni per le donne; soggette ad adeguamento alla speranza di vita (ora, quindi, 61 e 56 anni) e vi è una finestra mobile di 12 mesi. Per l’accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge, si deve avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Istituto di previdenza sociale. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l’invalidità deve essere conseguentemente accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 1, della legge 222/84, secondo cui si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps.

Requisito contributivo raggiungibile con i volontari

Ho 18 anni di contributi versati e non riesco a trovare lavoro; posso versare i contributi volontari per raggiungere i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia?

Certamente, si possono versare i contributi volontari per raggiungere il requisito contributivo dei 20 anni necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. A tal proposito, consigliamo al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari di esercitare la possibilità di versare il semestre precedente la richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria, che è facoltà dell’interessato, in modo da raggiungere prima il requisito dei 20 anni di contributi; infatti, se il lettore ha 67 anni di età o è vicino, potrà anticipare il raggiungimento della pensione versando i sei mesi precedenti la decorrenza dei volontari.

Arretrati, per la riscossione prescrizione quinquennale

Ho raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia a marzo 2020, dato che ho compiuto 67 anni di età e 20 anni di contributi a quella data. Chiedo se posso presentare la domanda di pensione. Inoltre, vorrei sapere quando scatterebbe il trattamento e se ci sono regole per gli arretrati.

Per gli arretrati va detto che c’è prescrizione quinquennale. Vuol dire che se la domanda venisse presentata oltre cinque anni dalla data in cui si acquisiscono i requisiti, la cifra spettante non potrebbe superare, appunto, la copertura dei cinque anni precedenti.
La domanda per la pensione può essere presentata ora e avere decorrenza dal mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti, quindi, nel caso in esame dal mese di aprile 2020. Infatti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti; ad esempio, se si compiono i 67 anni di età nel mese di marzo 2023 ed a quella data non si è in possesso di 20 anni di contributi, la pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui saranno raggiunti i requisiti contributivi dei 20 anni.
È da sottolineare che (come già scritto) tenendo conto dei criteri citati per la decorrenza, per gli arretrati vige la prescrizione quinquennale.
È da rilevare che, su richiesta dell’interessato, la pensione potrà avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’Ago, la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Pensione-redditi da lavoro cumulabili e senza trattenuta

Sono titolare di pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2021 e mi hanno proposto un lavoro da lavoratore dipendente privato; volevo sapere se posso riprendere a lavorare senza avere perdite sulla pensione, o se sono soggetto a delle trattenute sulla pensione se accetterò il lavoro.

L’interessato, titolare di prestazione pensionistica di vecchiaia può accettare, tranquillamente, l’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente, in quanto non avrà alcuna trattenuta conseguente al lavoro. Infatti, è da sottolineare che le pensioni di vecchiaia, sia retributive e miste, che contributive sono totalmente cumulabili con il reddito da lavoro.
In maniera specifica, una profonda novità, più favorevole per i lavoratori, si è avuta con la legge Finanziaria per il 2001.
In particolare, l’articolo 72 della legge 388/2000 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
Di conseguenza, le quote di pensione in pagamento dal 1° gennaio 2001, sono diventate interamente cumulabili con i redditi sopra descritti, cioè sia di lavoro autonomo che di lavoro dipendente, ed anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore.
Va sottolineato che lo stesso è avvenuto per le pensioni contributive, dal 1° gennaio 2009; infatti, l’articolo 19 del Dl 112/2008 convertito in legge 133/2008, ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

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