Norme e Tributi
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Condomino petulante? Può non essere legittimo l’ammonimento della questura

di Annarita D'Ambrosio e Roberta Zanino

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Nessuna persecuzione per le missive e gli interventi pressanti in assemblea se non si riscontrano modalità offensive o aggressive

28 febbraio 2023
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2' di lettura

Il condomino che invia copiosa corrispondenza all'amministratore, che interviene in continuazione nelle assemblee condominiali e che avvia numerose iniziative giudiziarie nei confronti dell'amministratore e dei condòmini rischia di diventare destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte della Questura per atti persecutori ex articolo 612 bis Codice penale, provvedimento che va però attentamente motivato perchè non va emesso nei confronti del condomino solo troppo insistente.

I fatti di causa

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Ad un condomino era notificato da parte della Questura provvedimento di ammonimento e cioè un avvertimento affinchè interrompesse la condotta molesta posta in essere nei confronti dell'amministratore di condominio, per evitare di rispondere del reato di stalking.Il condomino impugnava il provvedimento avanti al Tar Lazio deducendo che le condotte ascritte, e poste a fondamento del provvedimento di ammonimento, costituivano legittimo esercizio di diritti e facoltà connessi alla qualità di condomino. La pronuncia del Tar Lazio 1684/2023 ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato.

L’ammonimento

L’ammonimento si spiega intende evitare il ripetersi di eventi che danneggiano il diritto alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona . Anche all’ammonimento, scrivono i giudici amministrativi, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione prevedendo una precisa motivazione perchè venga emesso.

Le condotte petulanti

Nel caso in esame le condotte contestate, pur se connotate da insistenza o petulanza, erano limitate all'ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condomino dissenziente – non risultando dagli atti specifici comportamenti volti a determinare, direttamente nei confronti della persona che ha effettuato l'esposto, uno degli eventi tipici della persecuzione. Rileva il Collegio che in realtà l'oggetto della pressante corrispondenza aveva sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, così come i continui interventi posti in essere durante le assemblee condominiali.

Quanto alle ulteriori iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie, poste in essere dalla ricorrente nei confronti degli altri condòmini o dell'amministratrice di condominio, le stesse rientrano – come la stessa Questura ha ammesso nella motivazione del provvedimento – nell'ambito dei diritti e delle facoltà del condomino dissenziente e non risultano poste in essere con modalità offensive o aggressive, apparendo pertanto inidonee ad ingenerare nel destinatario uno degli eventi tipici propri del reato di atti persecutori.

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