di Giuseppe Morina e Tonino Morina
Fisco, rottamazione cartelle è online
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La legge di Bilancio per il 2023, all’articolo 1 e unico della legge 197/2022, ai commi da 186 a 205, prevede una definizione agevolata delle liti pendenti. È stabilito (comma 186), che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, o l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, al primo gennaio 2023, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, pari cioè all’importo delle sole imposte. Di norma, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi, il costo della lite si riduce di oltre la metà. La chiusura delle liti è irrilevante ai fini Inps.
Per accedere alla definizione, è necessario che al 1° gennaio 2023 il ricorso sia stato notificato all’ufficio. È irrilevante il fatto che a questa data il contribuente non abbia ancora depositato il ricorso in primo grado. Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate con ricorsi affetti da vizi di inammissibilità e/o improcedibilità in quanto proposti dopo i termini prescritti dalla legge o perché privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del Dlgs 546/1992, a condizione che entro il primo gennaio 2023 sia stato notificato il ricorso all’ufficio e alla data di presentazione della domanda di definizione, che potrà essere presentata entro il 30 giugno 2023, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la lite può essere definita, pagando il 90% del valore della controversia. Il pagamento del 90% è infatti dovuto nei casi di ricorso pendente, per il quale il contribuente, al primo gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso in primo grado ma, alla stessa data, i giudici di primo grado non abbiano ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare. La stessa percentuale del 90% si applica anche nei casi in cui, al primo gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio, o penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
A norma del comma 188, in caso di soccombenza della competente agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al primo gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Il comma 189 dispone che, in caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente agenzia fiscale, l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.
Le liti pendenti alla Corte di cassazione, per le quali la competente agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della lite in caso di soccombenza della competente agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al primo gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Chiedo di sapere quali sono le scadenze dei pagamenti per la chiusura delle liti pendenti.
È stabilito che la definizione agevolata delle liti (articolo 1 e unico, legge 297/2022, commi da 186 a 205) si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; se gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Dal 2023 gli interessi legali sono applicabili nella misura del 5% annuo.
È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Vorrei sapere se posso avvalermi dell’accordo conciliativo per una lite pendente in Cassazione al primo gennaio 2023.
Per i ricorsi pendenti in Cassazione al primo gennaio 2023, non è possibile avvalersi dell’accordo conciliativo con l’ufficio. Infatti, la conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti al primo gennaio 2023 (articolo 1 e unico legge 197/2022, commi da 206 a 211) può riguardare le liti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate. Le liti pendenti in Cassazione al primo gennaio 2023 possono essere invece definite con la chiusura delle liti pendenti.
Sarei interessato a sapere quali sono gli importi che si possono scomputare dal debito per la chiusura delle liti pendenti.
In riduzione dell’importo lordo dovuto per la chiusura delle liti (articolo 1 e unico, legge 197/2022, commi da 186 a 205), possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’agenzia delle Entrate già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In particolare, si possono scomputare gli importi a titolo provvisorio per tributi, sanzioni, interessi, compresi quelli per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate. Sono esclusi gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, eccetera). La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al primo gennaio 2023.
Ho una lite in primo grado, che vorrei definire con la chiusura delle liti. È stata fissata l’udienza per il 20 marzo 2023. È possibile chiedere la sospensione del giudizio.
Sì, il comma 197 dell’articolo 1 e unico della legge 197/2022 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti pendenti. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente deve depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.
Dovrei presentare un appello contro una sentenza di primo grado. È vero che per le controversie che si possono definire con la chiusura delle liti pendenti i termini sono sospesi?
La risposta è affermativa. A norma del comma 199, dell’articolo 1 e unico della legge 197/2022, per le controversie definibili con la chiusura delle liti pendenti, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.
Entro quale termine l’agenzia delle Entrate deve comunicare l’eventuale diniego della chiusura delle liti pendenti?
Il comma 200 dell’articolo 1 e unico della legge 197/2022 stabilisce che il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite è chiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo, o dalla controparte nello stesso termine.
Il comma 201 dispone che, per i processi dichiarati estinti a norma del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile davanti all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.
Va sottolineato e ricordato che il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
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