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Lo smart working non può essere l’alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico che non sia in possesso del green pass, la certificazione verde che sarà obbligatoria a partire dal 15 ottobre per accedere al luogo di lavoro. È quanto chiariscono le linee guida (ancora in forma di bozza), firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato il 16 settembre (127/2021). Nel testo si ribadisce che i lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di green pass (non sono cioè in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale) sono considerati assenti ingiustificati: per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l’anzianità di servizio.
L’unica categoria esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, vale a dire chi va in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
Per tutti gli altri dal 15 ottobre scatterà l’obbligo: non solo per tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione (con l’eccezione delle persone esenti dalla campagna vaccinale) ma per chiunque entri in un ufficio pubblico per lo svolgimento di un’attività (propria o per conto del proprio datore di lavoro). Alcuni esempi: dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine ma anche i frequentatori di corsi di formazione e i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata.
I controlli spettano al dirigente apicale di ciascuna amministrazione che può delegare la funzione a uno specifico personale.
L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza sistemi automatici.
Se non fatti all’ingresso, i controlli vanno svolti comunque ogni giorno su almeno il 30% del personale presente in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente con priorità nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Il personale che svolge il controllo vieta al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il nominativo viene trasmesso all’ufficio competente: ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede il dirigente dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria.
Le linee guuida precisano che «in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata». Inoltre «i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio».
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato: per evitare la “sanzione” non può essere adibito a modalità di lavoro agile.
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