Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Edilizia, l’aumento delle materie prime fa esplodere i preventivi. Le mosse del Governo

di Giorgio Santilli

Approvato Dl Recovery: subappalti al 50% e governance Pnrr

Due le opzioni sul tavolo di Mef e Infrastrutture: compensazioni in corso d'opera come nel 2008 o conguagli. Interventi per oscillazioni oltre l'8%

11 giugno 2021
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3' di lettura

Il governo interverrà per temperare «eccezionalmente» gli effetti del caro materiali sugli appalti di lavori pubblici. La norma è all’esame dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture e potrebbe essere inserita in un decreto legge che il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, dovrebbe portare presto in Consiglio dei ministri.

In questo decreto anche le norme per semplificare l’approvazione del contratto di programma di Rfi 2020-21. Non ci sono ancora decisioni, invece, per quel che riguarda il Superbonus, dove pure i rincari hanno rallentato lavori il cui importo era calcolato su preventivi fatti precedenti agli aumenti.

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Il pressing dell’Ance

Dopo tre mesi di pressing fortissimo dell’associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), che ha spiegato come i rincari abnormi della prima parte del 2021 penalizzino duramente le imprese appaltatrici e potrebbero portare al blocco dei cantieri in corso, il governo batte ora un colpo, riconoscendo che quelle richieste avevano un fondamento.

Per il settore dei lavori pubblici ci sono sul tavolo due ipotesi: il recupero di un meccanismo già sperimentato nel 2008 attraverso «compensazioni» in corso d’opera oppure un intervento «a conguaglio» in favore delle imprese danneggiate. L’intervento sarebbe comunque di natura eccezionale e straordinaria e in nessun modo configurerebbe un ritorno ai vecchi meccanismi della revisione prezzi.

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La norma del 2008 aggiornata prevede che sia il ministero delle Infrastrutture a svolgere una rilevazione dei prezzi dei materiali più importanti e che decida di intervenire con una «compensazione» sui singoli materiali solo dove le oscillazioni di prezzo (al rialzo o al ribasso) superino l’8% (in caso di offerte formulate nel 2020) o il 10% (in caso di offerte antecedenti).

Come funziona la compensazione

A fissare i materiali su cui la compensazione può intervenire e la misura sarebbero due decreti del ministero: il primo riguarderebbe le rilevazioni relative al primo semestre 2021 e arriverebbe entro il 31 luglio 2021 mentre il secondo, relativo ai prezzi del secondo semestre, arriverebbe a fine gennaio. La compensazione, funzionante nei due sensi, al rialzo e al ribasso consentirebbe alla stazione appaltante di recuperare nel caso a breve i prezzi dovessero sgonfiarsi.

L’ipotesi del conguaglio

L’ipotesi del conguaglio - che potrebbe essere a fine opera o a fine anno - consentirebbe di rallentare il rimborso evitando di intervenire a compensazione nel momento in cui è ancora forte l’ondata rialzista dei prezzi.

I rincari hanno riguardato anzitutto il prezzo dell’acciaio che, tra novembre 2020 e maggio 2021, ha registrato un aumento eccezionale pari a +150% (elaborazione Ance su dati Meps – prezzo base del “ferro - acciaio tondo per cemento armato”). Ma la dinamica - oltre ai prodotti siderurgici - si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l’edilizia, come, ad esempio i polietileni, che tra novembre 2020 e aprile 2021 hanno mostrato incrementi superiori al 110%, il rame +29,8% e il petrolio +45,3% (elaborazione Ance su dati Prometeia).

Le proposte per il Superbonus

Anche sul Superbonus si stanno mettendo a punto proposte per compensare i rincari dei materiali, soprattutto a livello parlamentare, per alzare o rendere più flessibili i massimali di costi contenuti nel decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Per ora il governo su questo aspetto non sembra intenzionato a intervenire modificando i massimali con un decreto che coinvolgerebbe comunque il concerto di quattro ministeri (Sviluppo economico, Transizione energetica, Infrastrutture ed Economia).

L’ipotesi alternativa che potrebbe essere proposta in sede parlamentare è di garantire per un periodo transitorio una flessibilità da quantificare in percentuale dei massimali dei singoli prezzi fissati dal decreto.

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