Norme e Tributi
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Il «faccia lei» attenua la corruzione

di Patrizia Maciocchi

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(zest_marina - stock.adobe.com)

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Non punibile l’ufficiale giudiziario che non quantifica la somma. Il denaro dato spontaneamente dal cittadino che confida nell’effetto propulsore della banconota per velocizzare la pratica

27 giugno 2023
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2' di lettura

Può scattare la non punibilità per la particolare tenuità del fatto per l’ufficiale giudiziario che accetta una somma dal cittadino che spera, anche sulla base dell’esperienza, sull’effetto propulsore della banconota nell’accelerare le pratiche. Nello specifico poi il pubblico ufficiale, aveva tenuto un atteggiamento piuttosto passivo, evitando anche di quantificare il costo della ipotetica “spintarella” ad una notifica di pignoramento, limitandosi ad un “faccia lei”: che si era tradotto in 50 euro.

L’intesa e il piano di parità tra le due parti

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La Cassazione accoglie dunque il ricorso dell’ufficiale giudiziario, all’inizio condannato per induzione indebita a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. In seguito era stata valutata piuttosto l’ipotesi della corruzione, reato quest’ultimo che si configura, a differenza del primo, quando le due parti giocano su un piano di parità, con un’intesa reciproca e una comune volontà. Il ricorrente non si poteva capacitare di aver avuto una pena così pesante per aver accettato una “regalìa” di 50 euro, quando il codice di comportamento dei pubblici impiegati tollera regali d’uso fino a 150 euro. Anche se c’è da dire che la tolleranza riguarda appunto la consuetudine dei doni che devono essere del tutto scollegati con l’attività e il ruolo svolto e certo non merce di scambio. Ma piccolo distinguo a parte, la Suprema corte accoglie il ricorso per quanto riguarda il no al riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il diniego in effetti era frutto dell’applicazione della pena inflitta in base alla legge Spazzacorrotti del 2019, entrata in vigore poco dopo i fatti commessi che rientrano invece nel raggio d’azione della legge Severino. La Cassazione annulla dunque con rinvio e apre la strada alla non punibilità.

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