di Pietro Alessio Palumbo
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La falsa attestazione di titoli non sussistenti effettuata per ottenere un incarico d'insegnamento precedente a quello in corso non può integrare né un'ipotesi di decadenza automatica né la fattispecie di licenziamento tipizzata dalla disciplina sul pubblico impiego. Ciò perché entrambe si riferiscono a condotte finalizzate all'instaurazione del rapporto di impiego rispetto al quale il potere disciplinare è esercitato. La Corte di Cassazione con la sentenza 8944 del 29 marzo ha tuttavia chiarito che la falsa attestazione del possesso del titolo accertata con sentenza passata in giudicato può comunque rilevare come giusta causa di recesso qualora sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il «vincolo fiduciario» . In tal caso trova applicazione il principio secondo cui la fiducia può essere lesa da comportamenti extralavorativi tenuti dal docente.
La fiducia che è fattore condizionante la permanenza del rapporto può essere compromessa non solo in conseguenza di specifici inadempimenti contrattuali ma anche in ragione di condotte extralavorative che seppure non direttamente riguardanti l'esecuzione della prestazione, possono essere tali da ledere irrimediabilmente il legame di fiducia tra le parti con riflesso sia pure soltanto potenziale ma oggettivo sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa. In tali casi benché non sia ravvisabile un illecito disciplinare in senso stretto che presuppone un inadempimento del docente rispetto ai doveri che scaturiscono dal rapporto al quale si riferisce l'intimazione del licenziamento, nondimeno non può essere esclusa la legittimità dell'atto di licenziamento ove dalla condotta extralavorativa si possa ragionevolmente desumere una irrimediabile scucitura del tessuto fiduciario.
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