Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Per gli avvocati compensi su del 5%: per un'ora di lavoro dai 200 ai 500 euro

di Valentina Maglione

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La Giustizia aggiorna tutti gli importi delle tabelle del 2014 e aggiunge nuove voci. Debutta la retribuzione per ore di lavoro

31 maggio 2022
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5' di lettura

In arrivo aumenti generalizzati del 5% per i compensi dei legali che considerano (ma non colmano) l’aumento del costo della vita. Incentivi per favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie. Più paletti e meno discrezionalità nella liquidazione delle parcelle. E una “forbice” di riferimento per il compenso orario: già possibile in base alla legge professionale (247 del 2012) ma rimasto senza una quantificazione, adesso viene fissato da 200 a 500 euro. Sono queste le linee guida del progetto di riforma dei parametri forensi.

Le novità sono contenute nello schema di decreto che modifica il decreto ministeriale 55 del 2014, regolamento che ha introdotto i parametri per liquidare i compensi ai legali e che va aggiornato periodicamente (ogni due anni, per la legge 247 del 2012, ma le ultime modifiche risalgono al decreto ministeriale 37 del 2018). Il nuovo testo, elaborato dal ministero della Giustizia sulla base della proposta formulata dal Consiglio nazionale forense e su cui si è già pronunciato, con parere, il Consiglio di Stato, è stato presentato nei giorni scorsi alle commissioni di Camera e Senato per i pareri (attesi entro metà luglio).

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I parametri, a differenza delle vecchie tariffe, non vincolano avvocato e cliente: la pattuizione del compenso è libera, ma i parametri vengono utilizzati se il compenso non è determinato in forma scritta, se non è stato deciso consensualmente e quando a liquidare la parcella è il giudice. Più in generale, i parametri rappresentano un punto di riferimento per stabilire le parcelle anche perché, in base alla legge 247 del 2012, la conformità a questi valori è uno dei criteri per valutare se il compenso pattuito dagli avvocati con i clienti “forti” (banche, assicurazioni e grandi imprese) sia equo (si veda l’articolo a fianco).

Le novità contenute nello schema di decreto riprendono quasi totalmente le proposte dell’avvocatura, formulate per «semplificare i parametri e rendere la loro applicazione più certa», spiega il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. «L’obiettivo – prosegue – è dare a cittadini e professionisti la possibilità di sapere quanto può costare l’assistenza legale. Per farlo, abbiamo proposto interventi, da un lato, volti a ridurre la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi e, dall’altro, a riempire i vuoti, inserendo nuove voci finora non regolamentate». Va nella direzione di ridurre la discrezionalità la richiesta di eliminare la locuzione «di regola», che ricorre nel testo del decreto ministeriale 55 del 2014 accanto ai calcoli per individuare la somma liquidabile (si veda l’articolo in basso). Quanto alle integrazioni, è prevista una nuova tabella di valori dedicata alle procedure concorsuali e, in particolare, all’accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. E arriva un’indicazione chiara per le controversie in materia di appalti: l’utile per l’azienda (riferimento per il calcolo dei compensi) è di regola non inferiore al 10% del valore dell’appalto.

Per rendere più omogenei i compensi, inoltre, si stabilisce che le variazioni in aumento possano arrivare al 50% in più (a fronte dell’80% attuale).

Lo schema di decreto riscrive poi per intero le tabelle allegate al decreto 55, articolate per tipo di procedimento e per fase, prevedendo un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5% per tenere conto delle variazioni del costo della vita registrate dall’Istat negli ultimi otto anni. Un adeguamento che resta però sotto gli aumenti reali: «Secondo gli ultimi dati Istat – rileva Greco – il costo della vita per gli avvocati è cresciuto dell’8,7%».

Variazioni maggiori per la fase introduttiva del giudizio al Tar (+26%) e al Consiglio di Stato (dove i valori calano).

Aumentano invece in modo più consistente i compensi per le procedure volte alla soluzione stragiudiziale delle controversie, ma «solo se l’esito è positivo», precisa Greco. Le tabelle per mediazione e negoziazione assistita si articolano in tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. I valori per la fase della conciliazione salgono di oltre il 30% rispetto a quelli previsti dal decreto 55. E, se si raggiunge l’accordo, anche i compensi per le prime due fasi sono aumentati del 30 per cento.

Infine, lo schema di decreto ministeriale quantifica i compensi a tempo, con una forbice da 200 a 500 euro. Un «parametro importante – rileva il presidente dell’associazione dei giovani avvocati Aiga, Francesco Perchinunno – per valutare meglio l’attività stragiudiziale, da cui viene una parte importante del fatturato dell’avvocatura».

Le principali novità

Cancellato «di regola»

Lo schema di decreto elimina dal testo del decreto ministeriale 55 del 2014 l’espressione «di regola», utilizzata in più punti per accompagnare l’indicazione della percentuale di aumento o diminuzione dei parametri medi, per individuare la somma liquidabile.

Viene così accolta una proposta formulata dal Consiglio nazionale forense, per «evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione» dei parametri, riducendo «l’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giurisdizionale»

Conciliazione e Adr

Si incoraggia la funzione conciliativa dell’avvocato e la soluzione concordata delle controversie stabilendo che, in caso di conciliazione giudiziale o di transazione, il compenso è pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (ora è «fino a un quarto»).

Incentivate anche mediazione e negoziazione assistita, per cui sono previsti parametri per tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. I compensi per la conciliazione crescono di oltre il 30% rispetto al decreto 55 del 2014 e, se si raggiunge l’accordo, anche i compensi per le prime due fasi sono aumentati del 30 per cento

Procedure concorsuali

Lo schema di decreto introduce nuovi parametri, contenuti in una tabella ad hoc, relativi all’attività professionale svolta dall’avvocato nell’ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, per l’accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. I valori previsti sono quelli del giudizio ordinario ridotti del 20 per cento. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo relativi a crediti di lavoro dipendente, questi nuovi parametri possono essere ridotti fino al 50 per cento

Tetto del 50% agli aumenti

Si prevede che, per tutte le attività, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, si possa decidere un aumento fino al 50%, anziché fino all’80% come dispone il decreto 55 del 2014. Non viene invece modificata la possibilità di ridurre i parametri non oltre il 50 per cento.

La percentuale di aumento e riduzione diventa quindi unica. L’obiettivo è duplice: fugare dubbi interpretativi e, accogliendo, anche qui, una proposta del Cnf, favorire la coesione interna della categoria, riducendo la forbice tra aumenti e diminuzioni

Responsabilità processuale

Lo schema di decreto inasprisce il disincentivo economico a proporre liti bagatellari o strumentali. Se infatti viene dichiarata la responsabilità processuale della parte, il compenso del difensore è ridotto del 75% (anziché del 50% previsto ora dal decreto 55 del 2014). La responsabilità processuale è prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile e ricorre per avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o comunque per avere tenuto un comportamento processuale sanzionato dal giudice in base a questa norma

Compensi a tempo

Il nuovo testo fa debuttare i parametri per i compensi a tempo. Del resto, la legge professionale (247 del 2012) ammette la pattuizione a tempo, ma finora mancava una soglia economica di riferimento per gli importi. Lo schema di decreto, accogliendo la proposta formulata dal Cnf, individua una forbice che va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

Viene così lasciato uno spazio ampio alla determinazione tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

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