Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Dalla detassazione un traino per i consumi

di Diego Paciello

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(Adobe Stock)

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Studio The European House - Ambrosetti : prolungare l’aiuto fiscale al 2022

4 agosto 2021
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2' di lettura

Piacciono alle aziende, piacciono ai lavoratori, hanno una ricaduta positiva sui territori. Sono i fringe benefit come delineati da uno studio realizzato da The European House - Ambrosetti. Partendo dal fatto che sono richiesti dal 36% dei lavoratori, lo studio ne mette in fila i benefici e cerca di calcolarne l’impatto.

I vantaggi dei benefit

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I benefici: «Le aziende – si legge nello studio - hanno a disposizione uno strumento esente da Irpef e addizionali comunali e regionali, flessibile e adatto sia alla distribuzione sulle piattaforme di welfare aziendale sia all’erogazione diretta con accordo unilaterale con il singolo lavoratore. Le famiglie ottengono un sostegno al loro potere d’acquisto. Il territorio ne ricava un incentivo ai consumi in diversi settori, dall’elettronica alla casa, dall’abbigliamento alla salute».

L’aumento del bonus fiscale

Attualmente i fringe benefit sono erogati per l’80% con accordi unilaterali tra aziende e lavoratori, per il rimanente 20% tramite piattaforme di welfare aziendale. Numeri alla mano, un effetto tangibile di questi vantaggi è stato determinato dall’aumento dell’agevolazione fiscale: il decreto Agosto (Dl 104/2021, articolo 112, comma 1), ha elevato l’importo non imponibile di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti a 516,46 euro, per i periodi di imposta 2020 e 2021.

Vediamo la norma: il comma 3 dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro non concorre a formare reddito da lavoro dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Nel caso in cui il valore risulti superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito per il dipendente.

La verifica del limite va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore - che può essere anche uno dei familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico del dipendente - da calcolare al netto di quanto il dipendente ha corrisposto, mediante versamento o trattenuta, per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta.

È inoltre necessario tenere conto di tutti i redditi percepiti dal dipendente, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro, intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il comma 3 bis dell’articolo 51 prevede che l’erogazione dei fringe benefit possa avvenire mediante documenti di legittimazione, cosiddetti voucher, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Ecco perché questa misura, per quanto sia stata una «una misura straordinaria e limitata per agevolare la concessione di buoni spesa e per incentivare i consumi nel periodo di crisi generata dalla pandemia» ha avuto un risultato sostenuto: «Ha favorito l’emissione di circa 200 milioni di buoni acquisto nel 2020, +30% rispetto al 2019, dopo un calo drastico nei primi mesi della pandemia».

Secondo le stime di The European House - Ambrosetti, questo intervento permetterebbe di recuperare da 1,6 a 2,5 miliardi di euro di consumi aggiuntivi e di generare un impatto sui volumi Iva aggiuntivi recuperabili compresi fra 346 e 547 milioni di euro in un anno.

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