di Benedetto Santacroce
Delocalizzazioni, fisco e giochi: le altre novità del decreto dignità
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Dopo l’abolizione dello split payment per i professionisti bisogna fare attenzione alle fatture emesse dallo scorso sabato 14 luglio, data di entrata in vigore del Dl 87/2018 che appunto reca lo stop alla scissione dei pagamenti per le partite Iva. In particolare occorre inserire nuove diciture in fattura e a seconda del tipo di amministrazione verso cui si emette, prestare attenzione in anticipo ai tempi di effettivo pagamento.
Il perimetro
L’esclusione dallo split payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib.
In particolare, l’articolo 12 del decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che essa sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.
I cambiamenti
Le novità come si diceva sono scattate dal 14 luglio, Per capire il regime occorre guardare alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell’obbligo. Vediamo in dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:
- il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.
Quando pagare l’Iva
A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente.
In caso di pubbliche amministrazioni, essendo comprese nell’articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell’imposta può aspettare che il committente paghi la fattura. Ma attenzione: sulla fattura deve comparire la dizione “fattura ad Iva differita”.
Nel caso di società, invece, l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
Questa differenza che è stata creata dal nuovo perimetro soggettivo dello split payment è un effetto sicuramente negativo che va gestito, se il committente lo consente, con l’emissione di un avviso di parcella che al momento del pagamento verrà sostituita dalla fattura definitiva.
Benedetto Santacroce
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