Norme e Tributi
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Dal 28 febbraio volontaria giurisdizione anche dal notaio

di Federica Micardi

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(Pictures news - stock.adobe.com)

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L’autorizzazione del notaio diventa operativa, in assenza di reclami, dopo 20 giorni

27 febbraio 2023
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1' di lettura

Volontaria giurisdizione anche passando da un notaio. La novità, introdotta con la riforma Cartabia, diventa operativa dal 28 febbraio.
La volontaria giurisdizione comprende procedimenti rivolti alla gestione di un negozio o di un affare a tutela, nella maggior parte dei casi, di persone deboli. Per questo richiede l'attività di un soggetto terzo e imparziale, quale il giudice tutelare o, dal 28 febbraio, il notaio. In questo modo si riducono i tempi di autorizzazione, infatti, l'autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al tribunale e al pubblico ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

Cosa cambia con la riforma Cartabia

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Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate anche dal notaio rogante previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale.

Quando serve l'autorizzazione

L’autorizzazione serve per accettare in donazione un immobile, un’eredità o legati; vendere, acquistare o permutare un immobile o dividerlo con altri; cancellare ipoteche o intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

Come funziona la volontaria giurisdizione con il notaio

Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente di straordinaria amministrazione nell’interesse del sottoposto a misura di protezione.

Il notaio comunica l'autorizzazione alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante», questo significa che un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio.

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