di Marco Zandonà
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Domanda. Il proprietario di una villetta a schiera, facente parte di un condominio orizzontale, installa - a ottobre 2022 - un impianto fotovoltaico sul tetto della stessa. L'intervento, che non è condominiale, fruisce della detrazione del 50 per cento. Tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto Energia (Dl 17/2022, convertito in legge 34/2022), tale soggetto può beneficiare del bonus mobili? Il decreto Energia declassa, infatti, l'installazione di un impianto fotovoltaico da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria; di conseguenza, si pone il dubbio su come dev'essere inquadrata la situazione ai fini del bonus mobili. Dal tenore letterale della norma, e anche dall'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (in ultimo si veda l'interrogazione parlamentare C 5/07599 dell'8 marzo 2022), sembrerebbe che il declassamento dell'intervento a «manutenzione ordinaria» inibisca la fruizione del bonus. Ci sono stati ulteriori chiarimenti o interpelli?
Risposta. Con riferimento all'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico, l'articolo 9 del Dl 17/2022, convertito in legge 34/2022, ha disposto che, dal 2 marzo 2022, l'installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate a norma del Dm1444/1968, di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
Pertanto, l'intervento deve intendersi come di edilizia libera, equiparato, ai fini urbanistici, agli interventi di manutenzione ordinaria. Ciò per gli interventi avviati dal 2 marzo 2022. Invece, per gli interventi in corso al 2 marzo 2022 resta ferma, anche ai fini urbanistici, la definizione come intervento di manutenzione straordinaria, non in edilizia libera, per i quali era necessaria una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o una Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In assenza di specifici orientamenti in materia, però, il declassamento a manutenzione ordinaria vale solo ai fini urbanistici, e non anche ai fini del bonus fiscale 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). Nello specifico, con la risposta 383/2019 - a seguito del Dlgs 222/2016, che aveva declassato alcuni interventi da manutenzione straordinaria a ordinaria - l'agenzia delle Entrate ha precisato che il declassamento vale ai fini urbanistici nell'ottica di una semplificazione amministrativa e non ha effetti fiscali. Pertanto, anche nell'ipotesi dell'impianto fotovoltaico, ai fini del 50 per cento, la spesa resta detraibile come manutenzione straordinaria, che consente l'applicazione del bonus mobili.
Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 6 marzo.
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