di Andrea Carli
Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti
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Ancora poche ore a disposizione per le aziende energetiche che devono versare l’acconto del contributo straordinario messo in campo dal governo per sostenere famiglie e imprese travolte dalla corsa del prezzo del gas. Se non si adeguano entro mercoledì 31 agosto, dal 1 settembre se vengono individuate da Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate vanno incontro a una sanzione raddoppiata: dal 30 al 60% di quanto non versato.
Il contributo, previsto dal “decreto Ucraina” (dl 21/2022, convertito dalla legge 51) per il 2022 a titolo di prelievo solidaristico straordinario, è nella misura del 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.
Il contributo è stato criticato dalle aziende del comparto. Dal loro punto di vista la misura, pur in un contesto emergenziale sul fronte energetico per cittadini e imprese, è stata «formulata male» ed è «punitiva»: una tassa sul fatturato, anziché sugli extra profitti, che crea disparità tra aziende dello stesso settore. In una parola, «iniqua». Nella prima rata del 30 giugno sono mancati 3,1-3,2 miliardi dei 4,2 attesi dal contributo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche.
Pertanto il Dl Aiuti bis (Dl 115), entrato in vigore il 10 agosto e all’esame delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato (il 1 settembre scatterà il termine per gli emendamenti) ha introdotto una stretta. Ha previsto in particolare che ai soggetti tenuti al versamento del contributo che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuarlo, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, venga applicata la sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento (dal 30 al 60% di quanto non versato), in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date. Inoltre in questi casi non scatta il dimezzamento della sanzione previsto per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni (Dlgs 471/97) né la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Dlgs 472/97).
Il Dl Aiuti bis ha anche previsto specifici piani di intervento di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.
Sono tenuti a versare il contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario, i soggetti che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’Ue, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.
Sono esclusi gli auto produttori di energia elettrica e i soggetti, come il Gme (Gestore dei mercati energetici),che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Risultano in regola con i pagamenti della prima tranche del 30 giugno e intendono onorare il versamento anche della seconda, le grandi società energetiche chiamate a pagare la tassa del 25% sugli extraprofitti. È quanto risulta in base alle indicazioni raccolte da varie fonti delle diverse società. Se per Eni la tassa è quantificata intorno a 1,4 miliardi, l’impatto sui conti di Enel è intorno ai 70 milioni (come spiegato agli analisti dal direttore finanziario in occasione della semestrale). In regola anche i pagamenti della tassa da parte di Edison e A2a.
In merito al “Contributo straordinario contro il caro bollette”, il gruppo Acea con una nota ha fatto sapere di aver determinato in 28,5 milioni di euro l’ammontare complessivo del contributo e di aver provveduto al versamento dell’importo dovuto secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa. Tuttavia, Acea ha precisato che «una parte significativa della base imponibile identificata per le società del Gruppo non è riconducibile agli extraprofitti che il legislatore intende tassare, bensì a operazioni straordinarie. In considerazione di ciò, la società ha avviato le azioni necessarie per impugnare la norma ravvisandone elementi di illegittimità, anche costituzionale».
Andrea Carli
Redattore
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