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Lavoro, super green pass anche per chi è in smart working

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Covid, oltre 5 milioni gli italiani non vaccinati

Dal 15 febbraio è in vigore l’obbligo della certificazione verde rafforzata per accedere nei luoghi di lavoro che si applica agli 8,8 milioni di lavoratori over 50

15 febbraio 2022
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3' di lettura

Da oggi, martedì 15 febbraio, stipendio a rischio per circa mezzo milione di lavoratori dipendenti over 50, privati e pubblici, no vax. Per gli 8,8 milioni di lavoratori appartenenti a questa fascia d’età, infatti, entra in vigore l’obbligo della certificazione verde rafforzata per accedere nei luoghi di lavoro. Il “Super Green pass” si ottiene con la vaccinazione (è sufficiente l’inserimento nel ciclo vaccinale) o con la guarigione dal Covid-19. Non sarà, quindi, più possibile per gli over 50 entrare a lavoro con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

Per i lavoratori under 50 resta invece in vigore l'obbligo di Green pass base, che prevede anche i test antigenici. Chi non sarà in regola con le nuove normative mantiene l'occupazione, ma non lo stipendio. E se viene trovato “in difetto” sul posto di lavoro la sanzione è tra i 600 ed i 1.500 euro (in caso di violazione reiterata c’è il raddoppio).

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Smart working

Le novità si applicano anche ai lavoratori in modalità agile, visto che lo smart working, spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all'università di Roma la Sapienza, «non può essere uno strumento per eludere gli obblighi legali. Il lavoro non si può utilizzare in frode alla legge. Se lo smart working è stato programmato prima del 15 febbraio, il controllo scatta al primo accesso al lavoro». Le aziende, specie quelle che lavorano su turni, possono prevedere i controlli preventivi (anche nelle giornate che il lavoratore è “da remoto”).

Età

Un altro aspetto delicato della nuova normativa è l’età del lavoratore per il quale entrano in vigore le nuove regole in vigore fino al 15 giugno. Il regime transitorio relativo all’obbligo del Green pass rafforzato si applica per chi ha compiuto 50 anni a partire dall’8 gennaio (entrata in vigore del Dl 7 gennaio 2022 sull’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50), mentre per chi compirà 50 anni nei prossimi giorni o mesi il tema è dibattuto. Secondo il professor Maresca, le norme sulla certificazione verde rafforzata si applicano subito, quindi i controlli possono scattare già oggi anche per quei lavoratori che compiranno 50 anni nei prossimi giorni o mesi (fino alla scadenza del 15 giugno).

Controlli

Per quanto riguarda i controlli, come spiegano dallo studio De Fusco Labour & Legal, «in attesa di chiarimenti la soluzione più ragionevole sembra essere quella che si applichino le stesse modalità di verifica previste con il Green pass “base”, che è in vigore dal 15 ottobre». Si possono quindi fare controlli “totalizzanti” o “a campione”, a seconda delle necessità aziendali, o preventivi, ad esempio per gli smart workers ai quali può essere chiesta la comunicazione con un preavviso tale da garantire l'efficace programmazione del lavoro. L’Inps con un messaggio ha chiarito che non ci sono ulteriori adempimenti per i datori di lavoro, la verifica dell'età sarà automatica dall’App e non servirà chiedere documenti.

Sanzioni

Il lavoratore over 50 sprovvisto di Green pass rafforzato (per inizio del ciclo di vaccinazione o per guarigione) è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde, comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, e qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Vengono applicate anche le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.

Esenzioni

Se viene accertato un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da Covid determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del ministero della Salute.

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