Norme e Tributi
Pubblicità

Norme e Tributi

Dagli atti impositivi ai verbali, più vie per sanare il bonus ricerca

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Immagine non disponibile
(Adobe Stock)

(Adobe Stock)

Con il chiarimento sui Pvc arrivato a Telefisco il quadro delle istruzioni è completo. Possibile istanza sostitutiva per chi, nel dubbio, aveva scelto il riversamento totale

17 febbraio 2023
Pubblicità

3' di lettura

Sarà possibile aderire alla sanatoria dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo con la massima flessibilità, anche nel caso in cui l’utilizzo sia stato contestato con un atto istruttorio o impositivo purché notificato al contribuente dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del Dl 146/21). Con la risposta resa a Telefisco 2023, l’Agenzia ha chiarito che la consegna di un processo verbale di constatazione (Pvc) dopo tale data non determina in capo al soggetto che intende aderire alla procedura di riversamento alcun obbligo in relazione agli importi da corrispondere (si veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre scorso). Con questa risposta, le modalità applicative della definizione agevolata sono ormai chiare, anche se va valutato l’intreccio tra la sanatoria e la tregua fiscale (si veda l’altro articolo).

Il termine per la presentazione della domanda di riversamento è stato prorogato con la legge di Bilancio al 30 novembre 2023, mentre il versamento della prima o unica rata è stabilito al 16 dicembre prossimo. Vediamo allora le diverse situazioni.

Pubblicità

Gli atti impositivi

Partendo dagli atti impositivi, se gli stessi sono divenuti definitivi entro il 22 ottobre 2021 il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria; mentre se gli atti (pur già notificati) a tale data non erano definitivi, la sanatoria non è preclusa, ma, se si decide di aderire, si dovrà versare entro il prossimo 16 dicembre – se ancora non lo si è fatto – l’intero ammontare richiesto (in unica soluzione non essendo possibile rateizzare), risparmiando sanzioni e interessi per la parte eventualmente non ancora assolta.

Se l’atto, invece, è stato notificato dal 23 ottobre 2021 in poi, il riversamento non è vincolato ai valori contestati e sarà possibile procedere solo parzialmente, fruendo anche della rateizzazione. L’eventuale lite proseguirebbe in questo caso per la parte di credito contestato “non sanata”.

I Pvc

Relativamente ai Pvc, c’erano alcuni dubbi per quelli consegnati dopo il 22 ottobre 2021, a causa dell’imprecisione delle istruzioni del modello di riversamento. A Telefisco le Entrate hanno risolto la querelle, stabilendo che la notifica successiva alla data di entrata in vigore del Dl 146/21 non inibisce la possibilità di effettuare una sanatoria anche solo parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi (fruendo eventualmente della rateizzazione), sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno poi oggetto di controllo da parte degli uffici competenti.

Perciò, in presenza di un Pvc, occorre verificare la data di consegna in quanto se è avvenuta:

fino al 22 ottobre 2021, per finalizzare l’adesione vi sarà l’obbligo di riversare l’intero importo del credito in contestazione, per di più senza possibilità di rateizzazioni;

dopo il 22 ottobre 2021, si potrà scegliere l’importo del credito d’imposta da corrispondere a prescindere dalla ripresa evidenziata nel Pvc, e con possibilità di usufruire del pagamento dilazionato.

La domanda sostitutiva

Per chi avesse già presentato il modello di riversamento e cautelativamente, nel dubbio, avesse deciso di riversare l’intero importo (pur avendo ricevuto un Pvc o un atto successivo al 22 ottobre) e ora volesse modificare le scelte fatte a seguito del chiarimento, si ritiene che sia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva che – come specificato dalle istruzioni al modello aggiornate – può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023.

Gli altri atti

Nessun vincolo (né di importo né di rate) grava su chi ha ricevuto (primo o dopo il 22 ottobre 2021 non importa) lettere di compliance, questionari e così via. Tutti documenti che non possono essere annoverati tra gli atti di constatazione, impositivi o di recupero. In questa ipotesi, peraltro, è applicabile la certificazione di cui all’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 come modificato dalla manovra 2023 (comma 272).

Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy