Norme e Tributi
Pubblicità

Norme e Tributi

Striscia la notizia deve i danni morali all’autore della truffa ripreso di nascosto

di Patrizia Maciocchi

Immagine non disponibile
(13683)

(13683)

Escluso invece che il Tg satirico debba pagare anche i danni materiali per la contrazione degli affari del protagonista di un tentato raggiro ai danni di due sindaci veneti

30 gennaio 2023
Pubblicità

3' di lettura

Anche gli aspiranti truffatori hanno diritto alla loro privacy. La loro immagine mentre tentano un raggiro non può essere dunque “rubata” con una telecamera nascosta, per poi mandare in onda il filmato, se far conoscere il viso del protagonista non è necessario per comprendere i fatti narrati. Se questa regola viene infranta scatta il diritto ad essere risarciti. Partendo da questo principio la Cassazione mette la parola fine ad una lunga querelle giudiziaria, sulla quale si era espressa già nel 2018, respingendo sia il ricorso dell’uomo ripreso dal Tg satirico - che pretendeva il risarcimento oltre che dei danni non patrimoniali anche di quelli patrimoniali - ma anche il controricorso di Reti televisive italiane, secondo le quali nulla era dovuto perché era stato esercitato il diritto di cronaca informando il pubblico su un tentata truffa. Raggiro che riguardava poi anche Striscia la notizia.

La tentata truffa sventata da Striscia

Pubblicità

L’uomo aveva, infatti, millantato agganci con la trasmissione di Antonio Ricci, promettendo a due sindaci di fare da mediatore per far in modo che la nota trasmissione perorasse una causa che stava molto a cuore ai due primi cittadini: evitare il rischio di chiusura dell’ospedale di Mezzaselva. Chiaramente la possibilità di arrivare al grande pubblico non era costo zero, anzi il prezzo era piuttosto “salato”: 52 mila euro. Queste modalità avevano insospettito i sindaci che hanno finto di proseguire le trattative, non prima però di aver avvertito Striscia la notizia, che aveva documentato e mandato in onda l’incontro con il ricorrente, accompagnato da due giornalisti pubblicisti, poi radiati dall’ordine. A dare ragione al millantatore era stato in prima battuta il Garante della privacy, con argomenti che la Cassazione, come avevano già fatto i giudici di merito, in parte riprende. La Suprema corte nega però al ricorrente, che si occupa di telepromozioni, il diritto ad essere risarcito, come pretendeva, anche per i danni materiali, dovuti al calo dei suoi ingaggi per la cattiva pubblicità ricevuta. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, il vulnus alla sua reputazione ci sarebbe comunque stato con o senza diffusione della sua immagine.

Solo danni morali e non materiali

Mentre il Tg di Antonio Ricci deve risarcire al ricorrente il pregiudizio non patrimoniale, che la Cassazione considera dimostrato, in via presuntiva, a causa delle lamentate «evidenti sofferenze psichiche da lui patite» in seguito alla divulgazione della sua immagine ripresa poi anche «nei telegiornali e sulle prime pagine di quotidiani e locali di quei giorni». La Cassazione ricorda i soli casi in cui non occorre il consenso della persona ripresa o fotografata. E questo avviene «quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

Quando si può diffondere l’immagine senza consenso

Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo benestare «può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa». Per i giudici nel caso esaminato queste circostanze non ricorrevano. Questo malgrado lo stesso ricorrente amasse presentarsi come persona nota nel mondo dello spettacolo. Ma per la Suprema corte non lo era abbastanza. La notorietà che avrebbe consentito di mandare in onda la sua immagine senza il suo ok riguarda, infatti, precisano i giudici «una presenza nell’opinione pubblica ben diversa da quella legata ad apparizioni televisive di telepromozioni e televendite pubblicitarie».

Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy