di Annarita D'Ambrosio
Voli aerei a rischio: cosa fare per tutelarsi?
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Ritardo su voli in coincidenza, qualora siano stati combinati da un'agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori, è irrilevante. Importante questa conclusione a cui giunge la sentenza della Corte Ue nella causa C-436/21 riguardante un volo da Stoccarda a Kansas City.
Una passeggera aveva acquistato tramite un'agenzia di viaggi, un biglietto aereo elettronico per un tragitto costituito da tre voli. Il primo volo, da Stoccarda a Zurigo, era operato dalla Swiss International Air Lines, mentre i due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas City erano operati dall'American Airlines. Il numero di biglietto elettronico era riprodotto sulle carte d'imbarco relative a tutti i voli e il biglietto designava l'American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all'intero tragitto. Oltre a ciò, l'agenzia di viaggi aveva emesso una fattura indicante un prezzo totale per l'intero tragitto, nonché per il ritorno.
Mentre i voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia si erano svolti come previsto, quello che collegava Filadelfia a Kansas City aveva subito un ritardo di oltre quattro ore all'arrivo.Dinanzi ai giudici tedeschi, la Flightright, società di assistenza legale ai passeggeri aerei alla quale erano stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, chiedeva all'American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria di 600 euro ai sensi del regolamento 261/2004. Quest’ultimo prevede un risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro appunto per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all'ora di arrivo dell'aereo, cioè a partire da quando il velivolo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri. Se rimangono escluse le “circostanze eccezionali” come il meteo avverso, l'indennizzo si applica ormai in modo pressoché automatico ai ritardi per “problemi tecnici” e per “circostanze operative”.
Investita della causa, la Corte federale di giustizia tedesca interrogava la Corte di giustizia Ue sull'interpretazione di alcuni punti del citato regolamento, in considerazione della presenza in questo caso di più vettori aerei operanti sul tragitto.In questo caso l’indennizzo era dovuto o no? Nel ricordare la nozione di «volo in coincidenza» che deve essere intesa sempre come riferita a due o più voli di vettori diversi che costituiscono un tutt'uno, la Corte rileva che nessuna disposizione del regolamento 261/2004 alla compensazione pecuniaria dei passeggeri fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi che effettuano i voli che lo costituiscono.
Questa condizione supplementare sarebbe contraria all'obiettivo del regolamento stesso consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, dal momento che essa sarebbe idonea a limitare, in particolare, il loro diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del loro volo.
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