(IMAGOECONOMICA)
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Nei concorsi pubblici sonono considerati idonei i candidati che si sono collocati, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale.
L’amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei. Fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possano prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta. Le regioni, le autonomie locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato possono recepire le disposizioni relative ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Ai presidenti e ai membri delle relative commissioni si applica la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico.
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