di Giuseppe Cosenza
Fondo Cultura
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L'atteso Fondo per la cultura, annunciato più di un anno fa, nella conferenza stampa del ministro Dario Franceschini, finalmente si è palesato con la pubblicazione dell'Avviso del 20 maggio 2021, in cui si stanziano i primi 30 milioni di euro di una dotazione complessiva di 100 milioni di euro.
Il Fondo nasce da una proposta lanciata sulle pagine del Corriere della Sera a cura di Pierluigi Battista , in cui si auspicava l'istituzione di uno strumento finanziario (un fondo, un prestito o un bond), con cui i risparmiatori italiani contribuissero a salvare “dal disastro, o addirittura dalla morte”, l'intero il Patrimonio Culturale italiano, dove appunto si includeva la musica, il cinema, i teatri, le biblioteche, i musei, i Conservatori, le botteghe di artigianato artistico di qualità e via discorrendo. Da quel suggerimento e, dopo un acceso dibattito tra gli esperti del settore, economisti, intellettuali, funzionari pubblici e professionisti privati, si arrivò all'istituzione del Fondo cultura con uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (50 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021) previsto nell'art 184 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, aperto anche ai contributi dei privati. Almeno, così era nelle intenzioni iniziali del Ministero della Cultura.
Cosa prevede l'Avviso appena pubblicato dal MiC?
Analizziamo gli aspetti principali, soffermandoci sul coinvolgimento del privato e su come possa collaborare con il pubblico alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale. L'Avviso stanzia 30 milioni di euro per il sostegno a investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, a condizione che debbano realizzarsi in Italia, siano completati entro tre anni dal provvedimento di ammissione al contributo e che il progetto presentato rappresenti una novità e non sia già avviato. Le risorse saranno distribuite in maniera equa tra cinque aree geografiche suddivise in Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), Nord Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sicilia, Sardegna).
Piazza del Plebiscito Napoli
Nel caso in cui non si esaurisca la quota di risorse assegnata a ogni area, le risorse residue saranno distribuite in pari misura alle altre aree geografiche. Si può presentare la domanda dal 24 maggio fino al 31 agosto 2021 (entro le 13,59). Il finanziamento, tutto a fondo perduto, può corrispondere fino all'80% dei costi ammissibili previsti e non può essere inferiore a 100mila euro e non superiore a 1 milione di euro. La rimanente quota, almeno il 20%, è rappresentata dal cofinanziamento da parte del beneficiario. Ad esempio, per un progetto di 125mila euro, 100mila sono i contributi a fondo perduto che si ricevono, mentre la restante parte di 25mila euro è cofinanziata dal beneficiario, il quale può presentare il progetto in forma singola o associata.
Cosa si finanzia? Le spese sono quelle più comuni, si va dai lavori (opere e impiantistica), dall'acquisto di beni strumentali, fino ai servizi. A queste spese si aggiungono quelle accessorie, come le spese tecniche di progettazione, la direzione lavori e collaudi, la schedatura digitale, le consulenze specialistiche, l'Iva, fino a formare una lunga lista di costi funzionali e collegati alle tre categorie principali.
Piazza del Duomo di Pisa
Ma chi sono i destinatari dell'Avviso? Dall'annuncio sembrerebbe che si voglia favorire, in maniera, paritaria una partnership tra pubblico e privato finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, ma da una lettura più attenta il ruolo del privato è marginale e non indispensabile ai fini dell'intervento. I destinatari dell'Avviso sono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ossia tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat, quali i Comuni, le Città metropolitane, i Ministeri, gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, i Teatri, le Università, le Camere di Commercio ecc. Tali soggetti, possono partecipare all'Avviso singolarmente o in partenariato con le amministrazioni pubbliche individuate sempre dallo stesso atto. In caso di un progetto presentato da più soggetti pubblici deve essere incluso l'accordo dove si dovrà individuare l'ente capofila e disciplinare i rispettivi ruoli, compiti e impegni tra i soggetti partner. Il privato viene escluso dall'accordo e a chiarirlo sono le FAQ (le richieste di chiarimento) pubblicate dal MiC sulla pagina dell'Avviso.
Ad esempio, al quesito n.18 dell'8 giugno 2021, dove “Riguardo l’art. 2 - c. 2” si chiede di chiarire la titolarità del bene oggetto di intervento; esempio se il bene è pubblico, assegnato in gestione al privato con contratto di concessione, e il “Soggetto proponente” o il “Soggetto proponente capofila” è un ulteriore terzo soggetto e di natura pubblica, secondo quanto previsto dall’art.1 Leg. 196/09, si può accedere al fondo? Se sì, quale la formula più adatta riguardo il “Soggetto beneficiario” per l’adesione al fondo: “Soggetto proponente” o “Soggetto proponente capofila”?
La risposta del MiC è: “Il bene oggetto dell'Intervento deve essere di proprietà di uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti privati non possono far parte del partenariato di cui all'art. 2 co. 2. La qualifica di “soggetto proponente capofila” presuppone un partenariato e rileva ai fini della individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento nei confronti del Ministero, essendo l'unico soggetto abilitato alla presentazione della domanda e di ogni ulteriore documentazione”. Dunque, il bene oggetto del finanziamento deve essere pubblico e del partenariato non ne possono far parte i privati.
Qual è il ruolo del privato? È marginale ed è confinato nella quota del 20% non coperta dal finanziamento e lo si ritrova solo all'art 6 comma 4, let. c) dell'Avviso dove si trattano i criteri di valutazione della proposta progettuale. Alla percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati si attribuiscono fino a 9 punti. La valutazione dei progetti avverrà secondo un ordine cronologico da parte di una Commissione tecnica, nominata dal MiC. L'elenco finale dei progetti ammissibili sarà pubblicato sulla base di una graduatoria stabilita secondo un punteggio massimo di 100 e un minimo di 51. Il progetto potrebbe avere un cofinanziamento solo pubblico ed esser ritenuto ammissibile. In caso di progetti con punteggi ex aequo, prevarrà la qualità della proposta progettuale e in ultima ipotesi, in caso di ulteriore parità, avranno la priorità gli interventi di importo complessivo inferiore. Quindi, nessuna premialità rispetto all'apporto dei privati. A dispetto degli annunci e della Convenzione di Faro, il ruolo del privato si conferma ancora marginale e insignificante rispetto al ruolo dell'ente pubblico nella tutela e nella valorizzazione del Patrimonio Culturale.
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