Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Smart working, nel 2023 la notifica dovrà essere fatta entro cinque giorni dal via

di Barbara Massara

Manovra, da mutui a pensioni: le misure

Termine dilatato a 20 giorni per somministrazione e datori di lavoro pubblici

23 dicembre 2022
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2' di lettura

Per i datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione escluse, la comunicazione, al ministero del Lavoro, di inizio smart working deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza. Lo conferma il ministero in una Faq pubblicata il 23 dicembre.

Il confronto tra norme

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L’articolo 23 della legge 81/2017, nella versione rinnovata dal Dl 73/2022, dal 1° settembre 2022 non contiene alcun riferimento temporale per l’adempimento, ma il ministero, in un comunicato del 26 agosto 2022, aveva individuato la scadenza nei 5 giorni successivi all’inizio, assimilando la prestazione di lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro che, in quanto tale, deve essere comunicata entro 5 giorni dalla rispettiva decorrenza. Poiché la norma non è stata integrata e da settembre si sono succedute tre proroghe per effettuare questo adempimento, il ministero ha ribadito che il termine dei 5 giorni decorre dall’inizio della prestazione di lavoro agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato.

La conferma arriva a pochi giorni dal termine, fissato al 1° gennaio 2023, entro cui effettuare la comunicazione secondo le nuove modalità che sarebbero dovuto andare a regime dal 1° settembre, ma che sono state ripetutamente prorogate.

Nuovi accordi o proroghe

Poiché nella Faq si fa riferimento solo a nuovi accordi o proroghe, il termine dei 5 giorni non dovrebbe applicarsi agli accordi individuali già stipulati e decorrenti dal 1° settembre scorso (o successivamente) che non sono stati ancora comunicati, in quanto hanno beneficiato delle slittamenti dell’obbligo di notifica. Per tali accordi la scadenza non dovrebbe slittare dal 1° al 6 gennaio.

Per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, invece, il termine di comunicazione è fissato al 20 del mese successivo a quello di inizio dello smart working, o in caso di proroga, della fine del periodo precedentemente comunicato.

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