di Giorgio Pogliotti
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Si allenta la stretta del decreto dignità sui contratti a termine, con l’introduzione di tre nuove causali, riservando ampio spazio alla contrattazione, Con l’introduzione di un’una tantum di 500 euro destinata ai lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del decreto lavoro, con l'eccezione delle attività stagionali, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato.
La novità è contenuta nell’ultima versione della bozza del Dl lavoro, che è stata ripetutamente oggetto di limature ed aggiunte.
Nel merito, resta la conferma del contratto a tempo determinato di 12 mesi che può essere instaurato senza il ricorso alle causali. Superati i 12 mesi, per proroghe o rinnovi si cancellano le tre rigide causali del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al loro posto si rinvia ai casi previsti dai contratti collettivi, intesi nel senso più ampio, ovvero con riferimento alla contrattazione nazionale, aziendale o territoriale. In mancanza dei quali, si consente alle parti. nei contratti collettivi applicati in azienda, entro la scdenza del 30 aprile 2024, di prorogare i contratti per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. La terza causale, invece, fa riferimento alla sostituzione di altri lavoratori.
Si consentono durate più lunghe nei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.
L’ultima versione della bozza del Dl prevede che ai lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del decreto - con l'eccezione delle attività stagionali-, venga corrisposto un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato. È da definire un importo la cui entità è ancora da definire in caso di contratto di durata inferiore a ventiquattro mesi (non è dovuto per i contratti di durata inferiore a dodici mesi).
Giorgio Pogliotti
Redattore esperto
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